Avv. Francesco Pandolfi cassazionista
Il Tar Bologna sezione 1, con la sentenza n. 1094/14, si occupa di sospensione precauzionale dal servizio nei confronti di un militare.
Premettiamo un importante criterio orientativo in materia, che è opportuno sempre tener presente: l'adozione della sospensione precauzionale presuppone di valutare se, nelle more dell'accertamento penale, vi sia una lesione del prestigio dell'amministrazione ed un'influenza sul corretto svolgimento del servizio.
Per pervenire a soluzione, il Tar trae argomenti per la disamina dalle norme di riferimento: in primis l'art. 916 d.lgs. 66/10, che prevede "La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado."
Inoltre l'art. 866 d.lgs. 66/10, che regolamenta la perdita del grado per condanna penale affermando che: "La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale.".
Accade che nei confronti del Militare viene esercitata l'azione penale in relazione al reato di cui all'art. 609 bis c.p.
Si tratta, pertanto di un'ipotesi cui può essere applicata la sospensione precauzionale dal servizio poiché in astratto potrebbe il ricorrente essere condannato ad una pena da cui conseguirebbe la perdita del grado, ma, versandosi in ipotesi di sospensione facoltativa, la necessità di un provvedimento dalle conseguenze così rilevanti sul piano economico per il dipendente deve essere adeguatamente motivata.
Ebbene: viene correttamente osservato che nel caso di specie la condotta penalmente rilevante non ha alcuna relazione con il servizio svolto dal ricorrente che è un sottufficiale dell'Aereonautica Militare addetto a mansioni di tipo tecnico che non prevedono contatti con elementi estranei all'amministrazione militare.
Vicenda che per altro non ha suscitato alcun clamore mediatico.
L'episodio, se provato, è senz'altro contrastante con i doveri di un militare nella sua condotta fuori dal servizio, ma sul piano della gravità penale del fatto rientra tra le condotte più lievi rispetto a quella integrate dalla fattispecie tipica del reato di cui all'art. 609 bis c.p.
Da ciò consegue la probabilità che la pena che potrebbe essere inflitta sarà condizionalmente sospesa, considerando anche il fatto che il ricorrente è incensurato e quindi offre una prognosi favorevole circa la non commissione di ulteriori reati.
In questo caso particolare i Giudici sono consapevoli dell'orientamento giurisprudenziale per il quale la sospensione precauzionale dal servizio è una mera misura cautelare che riveste natura disciplinare, in quanto prescinde da qualsiasi accertamento della responsabilità dell'inquisito e non implica quindi alcun giudizio neppure approssimativo e provvisorio circa la colpevolezza dell'interessato, ma ciò non toglie che qualche considerazione sulla natura della condotta contestata al dipendente debba essere svolta.
Non si tratta di anticipare giudizi che spettano ad altre sedi giurisdizionali, ma di valutare quegli aspetti che possono incidere sulle scelte discrezionali che l'amministrazione deve effettuare.
Non c'è dubbio che "i fatti ... risultano essere fortemente pregiudizievoli dei valori che contraddistinguono lo status di militare e si pongono in contrasto con i doveri di rettitudine morale richiesti ad un sottufficiale " ed infatti, se saranno definitivamente accertati, daranno luogo alla possibilità di punire severamente il militare.
Ma l'adozione della sospensione precauzionale presuppone di valutare se, nelle more dell'accertamento penale, vi sia una lesione del prestigio dell'amministrazione ed un'influenza sul corretto svolgimento del servizio; nel caso di specie queste esigenze non si ravvisano in misura tale da giustificare un provvedimento che incide così pesantemente sullo status giuridico-economico del ricorrente per le ragioni esposte in precedenza.
Pertanto, il provvedimento adottato non può contrastare con un principio di proporzionalità che pure deve informare le valutazioni discrezionali dell'amministrazione.
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