Rischia una condanna penale, si puo' arrivare persino all'arresto, il condomino che lancia oggetti giu' dal balcone o dalla finestra del proprio condominio. Per fare scattare la pesante sanzione non e' richiesta 'la prova di un concreto pericolo per la incolumita' delle persone' e' 'sufficiente' che la caduta dell'oggetto 'ponga astrattamente in pericolo l'altrui incolumita'. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, stilando il vademecum del 'cortese inquilino', ha respinto il ricorso di Roberta D. P., una 26enne di Ascoli Piceno, 'rea' di aver 'lanciato dal proprio balcone sulla pubblica via rottami di un vaso pieno di terra'. Denunciata dagli inquilini del palazzo, la giovane era stata condannata a 10 giorni di arresto, con il beneficio della sospensione condizionale, dal Tribunale di Ascoli. Condanna confermata anche dalla Corte di appello di Ancona, nel settembre 2003. Contro la pesante condanna, Roberta ha protestato in Cassazione lamentando che 'apoditticamente'e in maniera 'del tutto presuntiva' i giudici di primo e di secondo grado avevano affermato che il lancio dal balcone potesse mettere concretamente in pericolo l'incolumita' altrui. Ma la Prima sezione penale, con la sentenza 23182, fa notare che per fare scattare la condanna penale prevista dall'art. 674 del codice penale 'non e' affatto richiesta la prova di un concreto pericolo per la incolumita' delle persone'. E questo, chiarisce piazza Cavour, 'per la ragione che la norma in questione fa riferimento esplicito alla 'attitudine' delle cose, gettate in un luogo di pubblico transito, a offendere, imbrattare o molestare le persone'. Il che significa, precisano ancora gli Ermellini, 'che la norma configura un reato di mero pericolo, per cui non e' affatto necessario che il gettito delle cose abbia provocato un effettivo danno'.
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