La sentenza ha escluso che il comportamento colposo della vittima possa avere avuto un'efficacia causale esclusiva nella determinazione dell'evento mortale

Avv. Francesco Pandolfi          cassazionista


La Provincia è responsabile della morte di un automobilista che finisce con la sua auto contro un palo della luce collocato all'interno di una rotatoria.


E' quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26374/2014 che ha confermato una decisione della Corte d'Appello di Catania secondo cui un palo collocato a una distanza inferiore a tre metri dal ciglio della strada può aver concorso a determinare il danno.


La vicenda processuale ha avuto inizio dinanzi al Tribunale di Ragusa dove una donna che aveva perso il marito a seguito dell'impatto dell'auto contro un palo della luce aveva convenuto la Provincia di Ragusa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti.


Il Tribunale rigettava la domanda, condannando la donna al pagamento delle spese di lite nei confronti di tutti i convenuti.


La sentenza veniva poi appellata e la Corte d'appello di Catania riformando parzialmente quella di primo grado, riconosceva un concorso di colpa, nella misura del 40 per cento, a carico della Provincia di Ragusa


A titolo di danno morale veniva così riconosciuta una somma di euro 61.740.


Secondo la Corte d'appello la decisione del Tribunale poteva essere condivisa solo in parte, ossia in relazione all'esistenza di una responsabilita' del conducente (il marito dell'attrice) nella determinazione dell'incidente mortale) essendo emerso dall'espletata istruttoria che egli aveva tenuto una velocita' non del tutto inidonea allo stato dei luoghi.  


Ma la Corte etnea aggiunge che il palo della luce sul quale la vettura era andata a schiantarsi era preesistente rispetto alla rotatoria stradale e quando la rotatoria è stata costruita il palo era risultato trovarsi al suo interno ad una distanza inferiore a tre metri dal ciglio della strada. 

 

Una posizione che, "tenendo conto che il raggio della rotatoria era pari a circa 

25 metri, dava ragione dell'esistenza di un concorso di colpa 

a carico dell'ente territoriale".


Secondo i giudici d'appello 

in assenza del palo della luce il conducente non sarebbe morto, nonostante l'alta velocita' tenuta.


Come si legge nella parte motiva della sentenza, "la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che, in relazione all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 codice civileil caso fortuito può essere costituito dal comportamento colposo del danneggiato, il quale può avere anche una valenza assorbente ai sensi dell'art. 1227, primo coma, del codice civileMa tale giurisprudenza non giova in questo caso alla ricorrente, perché la sentenza ha escluso che il comportamento colposo della vittima possa avere avuto un'efficacia causale esclusiva nella determinazione dell'evento mortale e, pur dando atto della elevata velocità"  tenuta dal conducente "certamente non consona allo stato dei luoghi, ha tuttavia ritenuto di individuare anche precise responsabilità della Provincia di Ragusa". 

Qui sotto in allegato il testo della sentenza.

  

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Corte di Cassazione testo sentenza n. 26374/2014
Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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