di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile a sezioni unite, sentenza n. 1747 del 30 Gennaio 2015. Il caso di specie offre diversi spunti di riflessione. Esso riguarda la posizione del ricorrente, amministratore comunale, il quale ricorre avverso il provvedimento di incandidabilità che lo ha colpito a seguito di scioglimento del Consiglio comunale, di cui faceva parte, a causa di infiltrazioni di tipo mafioso.
Come noto l'art. 143 del TUEL (d. lgs. 267/2000) prevede lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali come conseguenza all'accertamento di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare; dunque, quando emergono chiari indizi di collegamento tra gli enti pubblici e organizzazioni criminali di questo genere.
Lo stesso articolo prevede che il relativo provvedimento di scioglimento sia adottato con Decreto del Presidente della repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno (il quale indica le anomalie riscontrate e i provvedimenti da adottare al fine di eliminare nel breve periodo tutti gli effetti gravi e pregiudizievoli al normale funzionamento dell'ente pubblico), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; e che gli amministratori locali siano colpiti dalla sanzione dell'incandidabilità temporanea e territorialmente limitata.
Tale misura è "volta a rimediare al rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite". Il procedimento volto alla pronuncia di incandidabilità è rivolto a tutti quei soggetti che hanno contribuito, direttamente o indirettamente, a dette infiltrazioni. Dopo aver svolto i relativi accertamenti, stabilite le regole di cui sopra, la Suprema corte ha rigettato il ricorso.
In buona sostanza debbono considerarsi incandidabili non solo alle elezioni comunali ma anche alle elezioni provinciali e regionali quegli amministratori che si sono resi responsabili delle condotte che hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale.
Data l'estrema sintesi della vicenda qui proposta, si rimanda per maggiori dettagli alla lettura integrale della sentenza qui sotto allegata.
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