Nessuna responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico del comune per la caduta del bimbo "troppo movimentato" sul lungomare se manca il nesso causale tra il fatto lesivo e l'anomalia della strada.
Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 1896 del 3 febbraio 2015, rigettando il ricorso del padre di un bambino che chiedeva i danni al comune di Acicastello (CT) per l'incidente subito dal figlio sul lungomare cittadino, il quale cadeva e sbatteva la testa contro il palo della fermata dell'autobus a causa del dislivello provocato dalla mancanza di mattonelle sul manto stradale.
Concordando con quanto affermato dai giudici di merito, la Cassazione ha ritenuto non provata la dinamica dell'incidente, sia in ordine all'incertezza del luogo che alle modalità del fatto, e ritenuta inattendibile la deposizione dello zio testimone dell'evento occorso al minore, per non essere riuscito a ricostruire il fatto.
A nulla sono valse le doglianze del ricorrente, circa la responsabilità attribuita al comportamento del figlio da parte del giudice di merito, il quale avrebbe presunto che il fatto si fosse verificato per un "movimento scomposto del minore" che, invece, era tenuto per mano dal padre e che la caduta sul lungomare fosse interamente da ascrivere alla strada dissestata, spettando dunque al comune la prova del caso fortuito, valevole ad escludere la propria responsabilità.
Per la Cassazione, infatti, è vero che l'art. 2051 c.c. impone al custode l'onere di liberarsi dalla presunzione di responsabilità provando l'esistenza "di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia".
Ed è proprio la mancanza della prova del nesso causale tra la caduta del bimbo sul lungomare e l'anomalia della strada o del marciapiede, nel caso di specie, hanno osservato i giudici di piazza Cavour che ha motivato il rigetto del ricorso e non già il comportamento del minore, il quale non ha costituito la ratio decidendi della sentenza impugnata ma solo un argomento utilizzato ad abundantiam dal giudice di merito.
Cassazione, testo ordinanza 1896/2015