Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche dai ciclisti. Non si tratta di una nuova norma, bensì della corretta interpretazione di quella già esistente. È quanto ha appena precisato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4893 del 2.02.2015.
In ossequio al sacro principio per cui la legge è uguale per tutti, i Supremi Giudici hanno infatti puntualizzato che ai fini dell'integrazione della condotta illecita di cui all'art. 186 del Codice della Strada, il numero di ruote (2 o 4) del veicolo guidato ovvero la presenza di un motore, non hanno alcuna rilevanza.
Ciò che conta è invece l'effettiva idoneità del mezzo ad "interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale, con la conseguente creazione di un obiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l'integrità del pubblico degli utenti della strada" - cosa che può predicarsi anche di una bicicletta, se condotta da persona brilla o ubriaca.
Pertanto, la Polizia può sottoporre alla prova del palloncino anche i ciclisti, ai quali, in caso di esito positivo del test, si applicheranno le dovute sanzioni - amministrative o penali, a seconda del tasso alcolemico riscontrato.