Essere in regola con i pagamenti alla cassa forense e all'ordine, a pena di cancellazione dall'albo.
Sono gli ultimi due requisiti richiesti agli avvocati dallo schema di regolamento predisposto dal Ministero della Giustizia nei giorni scorsi e attualmente al vaglio del Cnf per il dovuto parere (V. articolo "Niente avvocati a ‘tempo perso'. Ecco le future regole per l'esercizio della professione" con allegato lo Schema di regolamento sulle modalità di accertamento dell'esercizio della professione forense).
Entrambi i requisiti si aggiungono, infatti, agli altri sei previsti "congiuntamente" dall'art. 2 dello schema di regolamento che detta le regole per l'accertamento dell'esercizio della professione forense emanato in attuazione della l. n. 247/2012.
Così, oltre a dover dimostrare di avere partita Iva e pec, di usare locali e utenza telefonica ad hoc, di aver trattato almeno cinque affari l'anno, di avere assolto l'obbligo di aggiornamento professionale e di possedere una polizza assicurativa, l'avvocato per mantenere l'iscrizione all'albo dovrà dimostrare di avere pagato regolarmente (nei tre anni di margine che il Consiglio dell'ordine circondariale ha per controllare), sia l'ordine che la cassa di previdenza.
Tale previsione, nella relazione illustrativa al regolamento, viene giustificata, da un lato, col fatto che il versamento dei contributi è essenziale al funzionamento degli enti, dall'altro, che è indice della presenza di un seppur minimo volume di affari e dunque dello svolgimento "effettivo continuativo abituale e prevalente" dell'attività.
Tuttavia, ancorare alla leva reddituale due dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione al'albo necessaria per il permanere nella categoria e per l'esercizio della professione, fa pensare.
Tra l'altro, far scattare la cancellazione in caso di mancata ottemperanza di una disposizione di carattere previdenziale è un unicum nell'ambito del lavoro autonomo.
Basta pensare, infatti, che per altre categorie, come gli artigiani e i commercianti, il mancato pagamento delle rate contributive non comporta certamente la cancellazione dalla gestione, ma soltanto l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (cfr. messaggio Inps n. 767/2015) .