E' di pochi giorni fa la notizia secondo cui, per la Cassazione (sent. n. 5633/2015), dare dell'incompetente l'amministratore nel corso di un'assemblea condominiale può rappresentare un legittimo esercizio del diritto di critica e per questo può non costituire reato (v. Cassazione: non è reato dare dell'incompetente all'amministratore di condominio)
A quanto pare il contesto in cui sono pronunciate determinate parole diventa determinante per stabilire se si è commesso o meno un reato.
Già lo scorso mese di novembre la Cassazione aveva escluso la sussistenza del reato nel fatto di aver dato dell'esaurita alla dirimpettaia (v: Cassazione: Non bastano le parole per fare un ingiuria. Assolto uomo che ha dato dell'esaurita alla vicina). Secondo la Corte infatti (sentenza 11 novembre 2014, n. 46488 ) non può configurarsi il reato di ingiuria nel semplice fatto che sono state proferite le parole "sta esaurita" nel corso di un'accesa discussione.
E ancora Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 7594 del 18.02.2014) si può dare del "fuori di testa all'avvocato": chi pronuncia questa espressione non risponde del reato di ingiuria perché, nonostante la frase sia rozza ed inelegante, se pronunciata in un contesto di scambio di opinioni, non lede l'onore e il decoro del destinatario (v. Non commette reato di ingiuria chi apostrofa un avvocato dandogli del ' fuori di testa')
È sempre la corte infine a precisare che non tutte le espressioni in educate si traducono in un'ingiuria
. Lo scorso mese di settembre la quinta sezione penale della Corte (sentenza n. 51093/2014) aveva escluso infatti la configurabilità del reato nella condotta di chi rivolgendosi a un collega durante una discussione animata in ambito lavorativo aveva detto "Lei stia zitto… La smetta di rompere i c...". in quel caso secondo la cassazione pur in presenza di espressioni verbali scorrette e ineducate non si può dire che le stesse si traducano in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali della persona offesa.Tornando alla sentenza 5633/2015 la Cassazione penale ha escluso la configurabilità del reato di cui all'articolo 594 del codice penale nell'aver dato dell'incompetente all'amministratrice di un condominio durante una discussione condominiale.
L'imputata aveva in sostanza criticato l'operato del professionista in merito alla mancata giustificazione di spese nel rendiconto consuntivo e all'esecuzione di lavori nell'edificio. Tali ragioni, per la S.C., escludono, infatti, il contenuto offensivo dell'espressione e rendono ravvisabile la scriminante del legittimo diritto di critica nei confronti del professionista, giacchè utilizzate nel contesto della discussione condominiale e non dirette alla persona dell'amministratore ma soltanto agli atti dallo stesso compiuti nel compimento del proprio incarico.
Né può valere a far cambiare idea ai giudici della S.C., che hanno annullato la sentenza perché il fatto non costituisce reato, la circostanza lamentata dalla ricorrente del biglietto con cui l'imputata le aveva dato della "mentecatta" affiggendolo alla bacheca condominiale, poiché estraneo ai fatti specificamente contestati esauritisi nell'ambito della discussione nell'assemblea del condominio.
Vedi anche la guida legale: Il reato di ingiuria