La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 7012/2004) ha stabilito che la stipula di un contratto a tempo parziale senza l'osservanza dei requisiti di forma previsti dall'articolo 5 del Dl 726/84, convertito con modificazioni nella legge 863/84, "non comporta l'automatica sostituzione della disciplina relativa a tale tipo di rapporto con quella prevista per i rapporti a tempo pieno". I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che la sostituzione della disciplina non può avvenire "sia perchè manca una disposizione in tal senso analoga a quella dettata in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, sia perché la normativa sul rapporto a tempo parziale mira a soddisfare le esigenze delle parti contrapposte ed intende particolarmente garantire il rispetto della volontà di entrambe ? e deve invece farsi applicazione della regola di cui all'articolo 1419, primo comma, c.c.".
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