Dott. Emanuele Mascolo - Con la sentenza n. 1584/2015, già evidenziata su questo portale (vedi "Cassazione: l'apposizione di una barra ad apertura automatica non compromette la servitù di passaggio"), la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in materia di servitù di passaggio ribadendo la legittimità dell'installazione di una barra ad apertura automatica su un passaggio se dalla stessa derivano disagi minimi o trascurabili.
Non si tratta però di una decisione isolata. È pacificamente ammesso, infatti, nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di servitù di passaggio, "rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l'esercizio della facoltà di apportare modifiche allo stesso ed apporvi un cancello per impedire l'accesso ai non aventi diritto, pur se dall'esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito" (cfr., ex multis, Cass. n. 17550/2014).
La questione, che viene in rilievo quando più soggetti esercitano distinte servitù di passaggio su un medesimo fondo, al fine di stabilire se un determinato comportamento di uno di tali soggetti configuri, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, una turbativa del concorrente possesso altrui, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1170 c.c., va risolta, secondo la Cassazione, valutando l'estensione del possesso e il modo di esercizio delle servitù stesse sulla base dei titoli vantati dai diversi possessori e secondo criteri di temperamento suggeriti dalle esigenze della civile convivenza e delle relazioni di buon vicinato (così, Cass. n. 3862/1985).
Non tutte le modifiche, infatti, apportate da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso corrispondono a turbative, ma soltanto quelle che compromettano in modo "giuridicamente apprezzabile" il possesso altrui.
Per cui, la mera apposizione di una barra o di un cancello automatico non è idonea a configurare di per sé uno spoglio o una molestia, ma è invece atto lecito che rientra nelle facoltà dei compossessori (Cass. n. 11036/2003; Cass. n. 1743/2005; Cass. n. 154/1994; Cass. n. 3831/1985).
Resta inteso che, ove non dimostrato in concreto dal proprietario del fondo dominante l'aggravamento o l'ostacolo all'esercizio della servitù, il proprietario del fondo servente che lo abbia chiuso dotandolo di cancello automatico, è tenuto alla consegna della chiave di apertura (Cass. n. 14179/2011), "all'installazione di un citofono per garantire, ai sensi dell'art. 1064, comma 2, c.c., il diritto al libero e comodo accesso al fondo da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi da lui autorizzati nei limiti della normalità" (Cass. n. 17875/2003), ovvero a provvedere a rendere meno disagevole l'apertura del cancello con "l'apposizione di un meccanismo automatico con telecomando a distanza o di altro similare rimedio" (Cass. n. 17550/2014).
Vedi: Cassazione civile, testo sentenza n. 1584 del 28 gennaio 2015profilo personale
Email: manumascolo@libero.it
Profilo Facebook:
https://www.facebook.com/manumascolo