La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 8205/2004) ha stabilito che il matrimonio non può essere annullato a causa dell'infedeltà precedente alle nozze e che, di conseguenza, non ci si potrà sottrarre agli obblighi previsti dal diritto civile in caso di divorzio e statuiti dal giudice ordinario. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che, contrariamente a quanto stabilito dal diritto canonico, nel diritto civile l'infedeltà anteriore al matrimonio, non rientra tra le cause di nullità del matrimonio civile concordatario. La Corte, dunque, confermando la decisione dei Giudici dell'Appello che, in sede di delibazione, non avevano riconosciuto la sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio per violazione dell'obbligo di fedeltà, ha precisato che l'annullamento per riserva mentale, ammesso dal diritto canonico contrasta con i principi del nostro ordinamento.
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