Con la sentenza n. 1978/2015, la Corte di Cassazione interviene a fissare qualche paletto circa la definizione delle opere di risanamento e restauro conservativo

Con la sentenza n. 1978/2015, la Corte di Cassazione interviene a fissare qualche 'paletto' circa la definizione delle opere di 'risanamento e restauro conservativo' (quelle che non abbisognano di provvedimenti di concessioni), statuendo il principio per cui 'nella categoria possono essere ricompresi solamente i lavori di recupero abitativo, che pur apportando un consolidamento o rinnovo di elementi costitutivi, conservino comunque le preesistenti strutture, rispettandone tipologia, forma e struttura'. 

In particolare, il caso di specie, che coinvolgeva tanto la normativa nazionale quanto quella della Regione Sicilia, riguardava un immobile destinato in maniera non precaria ad uso abitativo sul quale erano stati creati tre vani, una cucina ed un servizio igienico e realizzati muri in cemento armato con sottofondazione con travi di calcestruzzo. 

A dire dei supremi giudici, tali caratteristiche impediscono di classificare l'opera come appartenente al novero delle 'manutenzioni straordinarie' e dei 'restauri conservativi', così come definiti dall'art. 20, comma 1, lett. c), della legge regionale della Sicilia e pertanto escludono che alla stessa possa applicarsi il solo regime dell'autorizzazione sindacale a norma dell'art. 5, comma 1 legge regionale Sicilia 37/85, in luogo dell'ordinario obbligo di concessione edilizia. Infine, esulano altresì dalla definizione di "restauro conservativo" di cui agli artt. 20, lett. c), 1.r. Sicilia, n. 71/78, 31, lett. c), legge 457/78, 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, gli interventi diretti a riedificare l'immobile demolito o anche solo accidentalmente crollato durante i lavori.


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: