Gli scherzi reiterati nei confronti di un collega costituiscono una condotta tale da integrare un grave inadempimento degli obblighi di diligenza e correttezza
Il dipendente che, sul luogo di lavoro, compia in modo reiterato degli scherzi nei confronti di un collega pone in essere una condotta tale da integrare un grave inadempimento degli obblighi di diligenza e correttezza gravanti sul lavoratore subordinato e tale da legittimare il licenziamento. È quanto afferma la Sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza numero 2904 depositata il 13 febbraio 2015. 


Nel caso di specie, il dipendente aveva inserito carta ed altro materiale di risulta nei sedili delle auto durante le operazioni di assemblaggio eseguite da una collega addetta ai controlli. Dopo aver accertato che fatti identici a quelli contestati fossero stati più volte commessi dal soggetto in passato, il giudice di secondo grado - nel disporre il reintegro del dipendente nel posto di lavoro - rileva che quella condotta non configurava una giusta causa di licenziamento, trattandosi di semplici scherzi, difettando la proporzione tra i fatti contestati e la massima sanzione disciplinare e non essendo tali comportamenti riconducibili ad alcuna delle ipotesi previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro quali causa di licenziamento

Di diverso avviso però i giudici della Cassazione secondo cui nel caso di specie vi è stato un danneggiamento volontario a materiale dell'azienda e ciò legittima il licenziamento, conformemente a quanto previsto dal contratto nazionale. Tale comportamento aggiunge la Corte, risulta poter concretare anche quel grave nocumento morale o materiale per l'azienda, pacificamente previsto dall'articolo 10 del contratto nazionale quale giusta causa di licenziamento.

Cassazione Civile, testo sentenza 2904/2015
Giovanna Molteni

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