Può anche riconoscere un danno morale per le sensazioni di impotenza e frustrazione derivanti dalla violazione dei diritti

Avv. Francesco Pandolfi         cassazionista


Nel caso in cui un indennizzo per illegittima occupazione di un terreno privato accordato da un Giudice nazionale sia oggettivamente inadeguato, è possibile rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo chiedendo un'equa compensazione del danno (si veda sentenza CEDU del 16.12.2014 - ricorso n. 26010/04 )

 

LA CAUSA NAZIONALE

La fattispecie riguarda l'azione risarcitoria intentata contro un Comune per accertare l'illegittimità dell'occupazione di un terreno privato e dei lavori di costruzione ultimati sul fondo in assenza di una formale espropriazione dell'immobile e/o del versamento di un congruo indennizzo


Durante la fase istruttoria della causa, il Tribunale ricorre ad una perizia di stima e conclude che il terreno può essere classificato come agricolo, inoltre che il suo valore venale alla data in cui l'occupazione è divenuta illegittima corrisponde a poche centinaia di euro. 


Argomenta poi affermando che, a differenza della relazione peritale, l'occupazione è diventata illegittima solo da una certa data: pertanto ritiene che i ricorrenti hanno diritto a un indennizzo

pari a euro 773,88 da rivalutare per l'inflazione, oltre agli interessi legali, nonchè alla somma di euro 37,43 quale risarcimento del danno causato dall'indisponibilità del terreno nel periodo compreso tra l'inizio dell'occupazione legittima e la data della perdita della proprietà.


IL GIUDIZIO DELLA CORTE EUROPEA

Per principio costituzionale, la legislazione nazionale deve essere compatibile con la Convenzione come interpretata dalla giurisprudenza della Corte: in particolare un principio cardine ci dice che non può darsi luogo ad un insufficiente livello di indennizzo


Per effetto di alcune pronunce, le diverse modifiche nella legislazione nazionale hanno portato al risultato che in caso di espropriazione indirettal'indennizzo da versare deve corrispondere al valore venale del bene, senza possibilità di riduzione.

 

In materia di espropriazione indiretta la Corte, rinviando alla propria giurisprudenza consolidata ( si vedano Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, n. 31524/96, CEDU 2000 VI; Scordino c. Italia, n. 43662/98, 17 maggio 2005; e Velocci c. Italia, n. 1717/03, 18 marzo 2008 ) osserva come il tribunale nazionale ha ritenuto che i ricorrenti sono stati privati del loro terreno a far data dal 1993, così come il trasferimento di proprietà alle autorità è avvenuto a conclusione delle opere pubbliche. 


Orbene, la Corte considera che tale situazione non può essere considerata "prevedibile", in quanto soltanto nella decisione definitiva del Tribunale si può sostenere l'applicazione della norma sull'espropriazione indiretta: conclude conseguentemente argomentando come i ricorrenti non hanno avuto la certezza di essere stati privati del loro terreno fino al marzo 2004, quando è diventata definitiva la sentenza del Giudice nazionale. 


Alla luce di tali osservazioni, la Corte ritiene che l'ingerenza lamentata è incompatibile con il principio di legalità e che essa ha pertanto violato il diritto dei ricorrenti al pacifico godimento dei loro beni.


VEDIAMO QUAL'E' L'INDENNIZZO "CONGRUO" SECONDO LA C.E.D.U.

A norma dell'art 41 della Convenzione: "Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa."


La Corte organizza la decisione sul danno suddividendolo in 4 voci:

1) danno patrimoniale

2) danno morale

3) spese legali

4) interessi moratori.


Sotto il profilo del danno patrimoniale, sostiene che una sentenza in cui si riscontra una violazione pone in capo allo Stato convenuto l'obbligo giuridico di porvi fine e ripararne le conseguenze, in modo tale da ripristinare per quanto possibile la situazione esistente prima della violazione.


Ritiene che la riparazione del danno patrimoniale debba essere pari al pieno valore venale del bene alla data della sentenza interna che ha dichiarato che i ricorrenti avevano perso la proprietà del loro bene, e che tale valore debba essere calcolato sulla base delle perizie disposte dal tribunale, redatte nell'ambito dei procedimenti interni. 

Una volta dedotto l'importo ottenuto a livello nazionale e ottenuta la differenza con il valore venale del terreno al momento in cui i ricorrenti hanno perso la proprietà,  tale importo deve essere convertito nel valore attuale per compensare gli effetti dell'inflazione; su tale importo va inoltre pagato un interesse legale semplice ( applicato al capitale progressivamente rivalutato) per compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo per il quale i ricorrenti sono stati privati del terreno.


Per questo motivo, la Corte osserva che a livello nazionale i ricorrenti hanno ricevuto una somma corrispondente al pieno valore venale del terreno espropriato, rivalutata per l'inflazione e maggiorata dell'importo degli interessi dovuti, calcolati a decorrere dalla data in cui i ricorrenti hanno perso il loro diritto di proprietà; conseguentemente non accorda nulla a tale riguardo.

Sotto il profilo del danno morale, sostiene che le sensazioni di impotenza e frustrazione derivanti dalla violazione dei diritti dei ricorrenti di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione hanno provocato agli attori un notevole danno morale che deve essere opportunamente risarcito, in via equitativa, previo riconoscimento della somma di euro 7.500,00.

Riguardo alle spese legali, sostiene che le queste possono essere accordate ai sensi dell'articolo 41 solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole: riconosce quindi la somma di euro 5.000,00.

Infine, sotto il profilo degli interessi moratori, ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.

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Vai al testo della sentenza CEDU del 16 dicembre 2014 (in lingua inglese)
Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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