Le sezioni unite si pronunciano in merito alla legittimità della sanzione della sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense da parte dell'Ordine degli avvocati di appartenenza.
Nel caso in oggetto la sanzione, irrogata dall'Ordine, viene revocata dal Consiglio nazionale forense per accertata carenza del requisito dello "strepitus fori", "precisando che la valutazione discrezionale rimessa al Consiglio dell'ordine circa l'opportunità di procedere alla sospensione cautelare immediata dell'avvocato sottoposto a giudizio penale deve essere sorretta da circostanze oggettive che integrino il clamore suscitato dalle imputazioni penali in una dimensione di effettiva propagazione all'esterno dell'ambito giudiziale, non potendo ritenersi rilevanti, ai fini della irrogazione della misura cautelare, né la gravità delle accuse né l'ipotesi che i fatti possano avere una - non attuale bensì - futura diffusione".
Le sezioni unite della Cassazione precisano che può legittimamente essere irrogata all'avvocato la sanzione della sospensione cautelare dell'attività quando "essa sia motivata non solo con riferimento alla gravità delle imputazioni penali elevate a carico del professionista (…) ma anche riguardo allo strepitus fori".
Tale requisito va accertato in concreto, prendendo in considerazione, ad esempio, notizie apparse sulle stampe locali e nazionali, in ogni caso attraverso l'esame di mezzi di comunicazione dotati del carattere dell'attualità. Infatti, "ai fini dell'irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l'attualità dello strepitus fori, anche se verificatasi dopo molto tempo dall'accadimento dei fatti e/o dall'inizio del procedimento disciplinare".
In mancanza dei requisiti dell'attualità e della concretezza - ma, come nel caso di specie, solo "ragionevolmente previsto" - di tale elemento la sanzione è illegittima.
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