Durante l'evento si era prevista una corsa di asini durante la quale i fantini dovevano rompere pentole di terracotta con dentro piccioni vivi

Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com

Immagine di copertina: opera d'arte di Giuseppe Mallia- Parma-

Ancora una volta torno a scrivere su un provvedimento interessante dei Tribunale di Lecce.

Il Giudice salentino, nella persona del dott. Domenico Greco, con la sentenza n. 778 del 7 gennaio 2015, ha affrontato una vicenda giudiziaria avente ad oggetto il reato di maltrattamento di animali per fatti avvenuti in occasione di una festa di paese.

Chiamati a rispondere del reato di cui all'art 544 ter, primo ed ultimo comma, c.p. erano due persone che durante i festeggiamenti dell'Immacolata avevano organizzato una corsa di asini; durante la corsa era stato previsto che i fantini rompessero delle pentole di terracotta con all'interno dei piccioni vivi.

L'organizzazione dell'evento avveniva senza che gli organizzatori predisponessero le opportune cautele per evitare qualunque tipo di maltrattamento agli animali.

Nella fattispecie gli asini erano stati costretti a sopportare non solo il peso dei fantini ma avevano percorso una strada asfaltata senza una copertura di calzari sugli zoccoli, inoltre, non riuscendo ad avere grande equilibrio venivano trainati con delle funi.

Quanto ai piccioni, si è ritenuto che anche loro avessero subito maltrattamenti. Secondo la ricostruzione alcuni di essi sarebbero morti in seguito ai colpi inferti sulle pentole che li contenevano.

Insomma la festa patronale aveva dato vita ad uno spettacolo tristissimo dove i poveri animali erano stati sottoposti a quelle che possiamo considerare, senza mezzi termini, vere e proprie sevizie.

Nel processo si costituiva parte civile l'Enpa Onlus.

Venivano prodotte le foto della manifestazione e dalle stesse era emerso che non erano state osservate le prescrizioni impartite.

In considerazione delle prove raccolte emergeva una responsabilità degli imputati, che in qualità di organizzatori della festa avevano omesso di attivarsi affinché non fosse arrecato pregiudizio agli animali.

Gli imputati venivano condannati alla pena di sei mesi di reclusione; pena sospesa e non menzione ex art. 163,175 c.p.; 

Infine, gli imputati venivano condannati al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile, oltre alla rifusione delle spese di costituzione di p. c. liquidate complessivamente in €.2000,00, oltre il 15%, IVA e CAP.

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