Nel disegno di legge dell'esecutivo trova spazio la novella sull'identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose

Qualcuno l'aveva presa come una vera e propria occupazione, andando a sostenere al "bisogno" le tesi di amici, parenti e conoscenti, ma il Governo ha deciso di intervenire per arginare i c.d. "testimoni di comodo" nelle cause di risarcimento dei danni da sinistri stradali.

La novità è una delle tante contenute nel disegno di legge sulla concorrenza, approvato venerdì scorso da Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di incidere su tutta una serie di settori a fini di semplificazione e aumento della competitività, e, in primis, su quello assicurativo.

Così, oltre a riduzione dell'Rc auto a determinate condizioni, alla trasparenza delle variazioni del premio e alla modifica degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, riguardanti il risarcimento del danno non patrimoniale, anche per le lesioni di lieve entità, nel disegno di legge dell'esecutivo trova spazio la novella sull'identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose (ex art. 6 ddl).

In particolare, con l'aggiunta di tre nuovi commi al comma 3 dell'art. 135 CdA, è previsto innanzitutto che l'identificazione degli eventuali testimoni sul luogo dell'incidente stradale debba essere comunicata, alla compagnia di assicurazione, entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro e risultare dalla richiesta di risarcimento presentata alla compagnia stessa.

Qualsiasi denuncia successiva, secondo i nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'art. 135, renderà inammissibile la prova testimoniale, salvo apposite risultanze dei verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente e l'oggettiva impossibilità della tempestiva identificazione (in tal caso il giudice potrà disporre l'audizione dei testimoni non indicati preventivamente).

Quanto al divieto del "lavoro" di testimone, una norma apposita (il comma 3-quater) dispone che quando il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti (che, a tal fine, possono richiedere i dati all'I.V.ASS.), si accorga che il nominativo del testimone chiamato in giudizio ricorre in più di tre cause relative alla responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica.

Com'è evidente, la ratio del provvedimento è quella di scoraggiare sia i danneggiati dal chiamare in causa "testimoni falsi" che questi ultimi dall'accettare di prestarsi alle dichiarazioni, ma è altrettanto evidente che può trasformarsi in un'arma a doppio taglio.

Se, nel primo caso, infatti, una semplice dimenticanza di indicare i nomi dei testi nella denuncia di sinistro può costare molto cara al danneggiato, il quale può dire addio a prove testimoniali che potrebbero rivelarsi essenziali per dimostrare il proprio diritto al risarcimento del danno, nel secondo, la probabilità che qualcuno si trovi ad assistere a più di tre incidenti in cinque anni, specie in una città ad alta densità di traffico, non è poi così remota. A quel punto, quindi, l'eventuale "sfortunato" testimone dovrà far finta di non aver visto niente, per evitare di ritrovarsi segnalato alla procura della Repubblica.

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