Nel caso di specie i titolari di diritto di utilizzazione di un'opera intellettuale - nella specie, del testo di una canzone - hanno adito il giudice del merito per sentir pronunciare verdetto di plagio, ottenendo l'interdizione dell'uso di parte della canzone (del titolo e ei primi due versi) anche a fini commerciali, da parte dell'interessato. La questione prospettata dai ricorrenti in sede di legittimità è la seguente: è possibile che ad essere colpita da plagio sia soltanto una parte dell'opera e non necessariamente l'opera nel suo complesso?
Nonostante il ricorso sia respinto, la Suprema corte, nel pronunciarsi, si sofferma a chiarire tale importante questione. Non è necessario infatti, ad integrare il plagio, che lo stesso sia rivolto all'intera opera, potendo esso limitarsi al "c.d. cuore dell'opera, purchè essa assuma nella nuova opera artistica un ruolo non diverso o simile a quello dell'opera che si assume plagiata".
Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione è quindi il seguente: "in tema di plagio di un'opera musicale, un frammento poetico-letterario di una canzone che venga ripreso in un'altra non costituisce di per sé plagio, dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, se il frammento innestato nel nuovo testo poetico-letterario abbia o meno conservato una identità di significato poetico-letterario ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello che ha avuto nell'opera anteriore". Ulteriore riflessione della Corte concerne "anche i discorsi artistici, percorrendo la strada della c.d. verità estetica, non scientifica, forniscono, ognuno mediante specifici linguaggi complessi, una conoscenza del mondo nient'affatto inferiore a quella scientifica".
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