Il reato di truffa militare è previsto dall'art. 234 c.p.m.p., con il quale viene sanzionata la condotta del "militare che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri

di Daniele Profili

Il reato di truffa militare è previsto dall'art. 234 c.p.m.p., con il quale viene sanzionata la condotta del "militare che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare". Tra le aggravanti specifiche del reato, riportate al comma 2, troviamo l'aumento di pena della reclusione militare da uno a cinque anni nel caso in cui il fatto criminoso sia condotto a danno dell'amministrazione militare.  La truffa

militare è tuttavia da considerarsi un reato "obiettivamente" militare, in quanto i suoi elementi costitutivi sono identici a quelli della truffa punita dall'art. 640 c.p.. Tuttavia dall'analisi dei due predetti articoli emergono delle significative differenze. La prima riguarda i soggetti attivi e passivi della condotta,  considerato che nel reato previsto dal c.p.m.p. entrambi coincidono con il "militare", mentre nel reato di truffa previsto dal c.p. detti soggetti sono identificabili in "chiunque". Altra importante differenza riguarda la circostanza aggravante della truffa a danno dell'amministrazione militare che, nel caso del reato di truffa previsto dal codice penale comune, si applica nel caso la condotta arrechi un danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico.

Orbene, recentemente la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata in causa a seguito del ricorso proposto da un Sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri condannato dalla Corte Militare di Appello a cinque mesi di reclusione militare con pena accessoria della rimozione dal grado, per il reato di truffa

militare continuata e pluriaggravata, ai sensi dell'art. 234 e 47 n. 2 c.p.m.p., per fatti commessi in servizio durante il suo incarico di comando presso il Nucleo Carabinieri della Banca d'Italia di Gorizia. In particolare la condotta contestata al Sottufficiale è stata quella di aver indebitamente percepito dei compensi per lavoro straordinario dalla Banca d'Italia, dopo aver riportato degli orari di servizio non veritieri, ovvero maggiorati, sull'apposito modello SUP2. Il ricorrente, tra le motivazioni del ricorso, ha eccepito il difetto della giurisdizione militare sostenendo che l'onere relativo al servizio prestato, ed in particolare quello dell'erogazione degli emolumenti inerenti alle prestazioni per lavoro straordinario, risulta in forza di legge posto a carico dell'ente che fruisce del servizio, ossia la Banca d'Italia. Trattasi pertanto di caso unico e particolare, in ragione del quale il solo soggetto danneggiato dal reato risulta essere non già l'amministrazione militare ma esclusivamente la Banca d'Italia. Da ciò, secondo il Sottufficiale, l'assoluto difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria militare.

La Corte Militare d'Appello nel suo giudizio, invece, aveva ritenuto pienamente applicabile la giurisdizione militare in quanto, pur in presenza di una norma (l'art. 3 della legge 26 gennaio 1982 n.21, riprodotto nell'attuale art. 830 comma 3 del D.Lgs. n. 66 del 15.3.2010) che pone espressamente a carico dell'Ente Banca d'Italia assegni, competenze accessorie e indennità spettanti al personale militare destinato al servizio di vigilanza e scorta dei valori, deve comunque ritenersi sussistente la giurisdizione militare tutte le volte in cui siano ravvisabili specifiche fattispecie di danno o di pericolo per interessi direttamente collegabili ad organismi o enti aventi natura militare.    

La S.C., con sentenza n. 7579 del 22.01.2014 (depositata il 18.02.2014), ha dichiarato fondata la motivazione del ricorrente in quanto, nella fattispecie in esame, se è vero che il soggetto attivo del reato militare contestato è un militare in servizio alle armi nell'espletamento delle proprie funzioni, e quindi il reato di truffa commesso potrebbe astrattamente essere ricondotto nella sfera della giurisdizione del tribunale militare, ciò non può dirsi per il soggetto passivo del reato stesso che, come precedentemente ricordato, nel caso della truffa militare aggravata di cui all'art. 234 c.p.m.p. deve coincidere con l'amministrazione militare. Pertanto, nel caso in esame, l'Ente che ha subito una effettiva riduzione patrimoniale ed il susseguente danno a seguito della condotta tenuta dal Sottufficiale non può coincidere con l'amministrazione militare, ma deve essere individuato nella Banca d'Italia. Ciò in forza della predetta lex specialis che attribuisce proprio a quest'ultimo Ente l'onere esclusivo della corresponsione delle indennità accessorie al personale militare impegnato nel servizio di vigilanza e scorta valori.

Per questi motivi la S.C. ha accolto il ricorso e trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, ex art. 20 c.p.p., al fine di valutare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa previsto e punito dall'art. 240 del codice penale comune.

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