Nessun risarcimento per la caduta dello scolaro nei locali dell'istituto perché la presenza del personale sul luogo dell'accaduto esclude il deficit di vigilanza della scuola. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3365 del 20 febbraio 2015, rigettando il ricorso dei genitori di una bambina che cadeva nel cortile della scuola elementare di Pagliare del Tronto, da lei frequentata, riportando varie lesioni.
A nulla sono valse le istanze dei ricorrenti i quali sostenevano che essendo avvenuto il fatto all'interno dell'immobile scolastico la colpa della scuola doveva presumersi ex art. 2048 c.c., potendo tale presunzione essere vinta solo dimostrando di aver esercitato una diligente sorveglianza.
Per la Cassazione, infatti, l'art. 2048 c.c., che attribuisce la responsabilità ai precettori del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi, nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, presuppone oltre alla prova di non aver potuto impedire il fatto anche che sia accertata l'esistenza di un valido nesso causale tra la condotta dell'allievo e il danno, ivi compreso quello arrecato agli altri allievi.
Tale norma pur sollevando il danneggiato dall'onere di provare la colpa del maestro o precettore, non lo solleva da quello di provare la causa del danno.
Pertanto, nel caso di specie, ben ha operato, secondo i giudici del Palazzaccio, la Corte d'Appello d'Ancona rigettando la domanda per due ragioni: la prima perché "ha ritenuto l'infortunio dovuto a cause rimaste oscure e dunque per difetto di prova di un valido nesso causale tra la condotta della scuola e il danno"; la seconda perché ha ritenuto in ogni caso che "la scuola aveva provato di aver tenuto una condotta diligente e di non aver potuto impedire il fatto, giacchè al momento dello stesso erano presenti una bidella e vari insegnanti".
Ne consegue, hanno concluso i giudici della S.C. respingendo la richiesta di risarcimento danni che, non essendovi elementi dai quali possa desumersi il difetto degli obblighi di sorveglianza, la responsabilità scolastica è esclusa.
Cassazione Civile sentenza 20 febbraio 2015, n. 3365