Presentiamo ai visitatori di LIA Law In Action una articolata decisione del GdP di Palermo emanata in data 10.3.2014

di Paolo M. Storani - Presentiamo ai visitatori di LIA Law In Action una articolata decisione del GdP di Palermo emanata in data 10.3.2014 che esamina, con il corredo di un ricco apparato di giurisprudenza, alcune problematiche in ordine a:

- sosta sulla pubblica via di veicolo privo di contrassegno assicurativo,

- eredità accettata con beneficio di inventario,

- supposto difetto di legittimazione del Vice Prefetto nel sottoscrivere l'ordinanza con cui si irroga la sanzione.

Come molti provvedimenti stilati dal Dott. Vincenzo Vitale, la sentenza merita un'attenta disamina.

Segnalate - utilizzando l'apposito form sottostante - le Vostre disavventure... veicolari.


Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dr. Vincenzo Vitale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa iscritta al n. .../2013 del R.G. degli affari civili contenziosi vertente

 

TRA

 

..., rappresentata e difesa dall'avv. ..., presso il cui studio,

 

sito in via F...n..., ha eletto domicilio

opponente

 

CONTRO

 

Prefettura di Palermo, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso dal Vice-Prefetto Dr. R. Chiarello

opposto costituito

 

Oggetto: opposizione a sanzione amministrative ex L. 689/81.

Conclusioni: come in atti.

 

FATTO E DIRITTO

 

Con ricorso depositato il ...2013, l'opponente impugnava l'ordinanza-ingiunzione prot. n. ..., emessa dal Prefetto di Palermo il ...2013, a seguito di ricorso gerarchico avverso il verbale di contestazione n. ... elevato il ...2013 dalla Polizia Municipale di Palermo (veicolo privo di contrassegno assicurativo).

La ricorrente eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in capo al Vice-Prefetto firmatario dell'ordinannza impugnata, nonché il difetto di motivazione di quest'ultima, e nel merito precisava che il veicolo in questione rientrava fra i beni ereditati con beneficio d'inventario dal de cuius, sig. ..., ma che del predetto mezzo la stessa non aveva la disponibilità atteso che il veicolo era stato sottoposto a fermo amministrativo.

Costituitasi in giudizio, la Prefettura di Palermo rilevava la legittimità dei dirigenti prefettizi, in quanto delegati a firmare i connessi atti amministrativi, sulla scorta del provvedimento prot. n. 3555 del 10.01.2012, nonché la regolarità della motivazione per relationem in riferimento alle controdeduzioni predisposte dell'organo accertatore e richiamate nel corpo dell'ordinanza-ingiunzione; e nel merito osservava che l'opponente, avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario già nel 2008, si trovava nella piena disponibilità del bene in questione, onde avrebbe dovuto compiere gli atti consequenziali (copertura assicurativa o ricovero del mezzo in luogo non aperto al pubblico passaggio).

In via preliminare, si rileva che nella fattispecie per cui è causa si applica - quale lex specialis - il D.M. 150/11 che, all'art. 7 comma 8 dispone che "nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati".

Nel merito, dall'analisi sia dei motivi esposti dalla ricorrente che delle controdeduzioni di parte resistente, non si ritiene giuridicamente accoglibile l'opposizione di che trattasi.

In via preliminare, per quanto riguarda la legittimità del Vice-Prefetto, si ritiene, secondo la propria costante giurisprudenza, che il c.d. mansionario ministeriale, ossia la manifestazione di volontà provvedimentale, spetti ai soli funzionari apicali: dunque, soltanto a Prefetto e Vice-Prefetto, come peraltro statuito in altre pronunce di merito (per tutte, sent. Gdp Palermo n. 10419/2007 R.G.).

Peraltro, va rimarcato come anche i giudici di legittimità evidenzino che la sottoscrizione da parte del Vice-Prefetto è autonoma ed indipendente, poiché lo stesso è, al riguardo, titolare di un potere autonomo e concorrente con quello del Prefetto: una sorta di titolarita' disgiunta.

Pertanto, il Vice Prefetto che sottoscriva un'ordinanza in tema di illeciti amministrativi non deve assolutamente giustificare in concreto i suoi poteri (cioè, indicare i motivi per i quali firmi in vece del Prefetto).

Così, nello specifico, la Suprema Corte (Cass. Civ. 2085/2005), laddove precisa che "l'ordinanza ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni… come tutti i provvedimenti riservati al prefetto - è legittima anche se emessa e sottoscritta dal vice prefetto, a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto; ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento e il provvedimento".

E, del resto - come acutamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ. 12868/2005) - l'art. 16 del D.Lgs 265/2001, nel disciplinare le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, attribuisce altresì agli stessi il potere di promuovere e resistere alle liti, così riconoscendo agli stessi la legittimazione processuale attiva e passiva nelle controversie riguardanti il settore dell'amministrazione, cui sono preposti.

Del pari, infondata risulta l'eccezione relativa al difetto di motivazione del provvedimento impugnato: da una semplice lettura dell'ordinanza prefettizia, si evince infatti: la natura dell'infrazione originariamente commessa; il richiamo espresso alle controdeduzioni fornite dall'ufficio di appartenenza dell'organo accertatore ; il riferimento diretto agli atti dell'istruttoria ; l'indicazione, infine, per relationem dei motivi formulati dall'organo accertatore nelle controdeduzioni quale elemento caratterizzante il rigetto del ricorso presentato dall'opponente.

In merito all'obbligo di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, inoltre la giurisprudenza della Corte di Cassazione appare orientata nel sostenere la piena legittimita' della motivazione per relationem.

Così, a partire da una pronuncia della suprema Corte del 1996, secondo cui "l'obbligo di motivazione, che l'art. 18 legge 689/81 prevede per l'ordinanza-ingiunzione puo' essere assolto anche per relationem" (Cass. Civ., 23/08/1996 n. 7774).

Significativa, per il caso in esame, si ritiene altra sentenza della Cassazione, per la quale - una volta precisato che "il contenuto dell'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione "- si sottolinea che " il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfettamente ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, ed , in particolare, del verbale di accertamento, gia' noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione" (Cass. Civ. 28/10/2003 n. 16203 ; conf. Cass. Civ. 02/02/1996 n. 911).

Sempre per la Corte di Cassazione "è legittima la motivazione per relationem dei provvedimenti inflittivi di sanzioni che risulti strutturata secondo un inequivoco richiamo agli atti del procedimento istruttorio, contenenti gli elementi necessari al controllo giurisdizionale del provvedimento stesso" (Cass. Civ. , sez. I, 03/07/1998 n. 6259).

"In particolare - sostiene altra pronuncia della Suprema Corte - non occorre che la motivazione de qua esponga anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione" (Cass. Civ., 17/06/1997 n. 5425).

Nel merito, poi, dall'esame degli atti di causa prodotti ex art. 2697 c.c., si rivelava l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla ricorrente, secondo cui la stessa, avendo accettato con beneficio d'inventario, fra l'altro, il veicolo contravvenzionato, non ne avrebbe mai avuto la disponibilità, atteso poi che lo stesso sarebbe stato sottoposto a fermo amministrativo.

Orbene, al riguardo appare doveroso svolgere alcune brevi considerazioni.

L'accettazione con beneficio di inventario è una dichiarazione resa con atto pubblico attraverso cui l'erede dichiara di accettare con beneficio di inventario, evitando, in tal modo, la confusione del suo patrimonio con quello del defunto (ex art. 490 c.c.).

In particolare con l'accettazione beneficiata l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti : in tal modo l'erede eviterà una damnosa ereditas, estinguendo tutti i pesi che gravano sull'eredità solo con l'attivo dell'asse ereditario senza intaccare il suo patrimonio.

Secondo la legge, la dichiarazione di accettazione deve preceduta o seguita dall'inventario.

L'erede che accetta l'eredità con beneficio di inventario può, infatti, trovarsi o meno nel possesso dei beni ereditari.

Se è nel possesso dei beni ereditari (art. 485 c.c.), questi deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità : se non fa l'inventario entro i tre mesi, si considera che abbia accettato puramente e semplicemente ; ugualmente accade  se compiuto l'inventario, entro di quaranta giorni dal compimento medesimo non dichiara se accetta o rinuncia all'eredità.

Con l'accettazione con beneficio d'inventario, in buona sostanza, il chiamato all'eredità diventa comunque erede, ma i suoi poteri sul patrimonio del defunto non saranno certamente quelli pieni che gli sarebbero derivati dalla accettazione pura e semplice: con l'accettazione beneficiata, infatti, l'erede diviene l'amministratore del patrimonio del de cuius, patrimonio che amministra nel suo interesse e in quello dei creditori e dei legatari; proprio perché l'erede amministra pur sempre delle cose sue, l'art. 491 codice civile prevede la sua responsabilità  per l'amministrazione solo per colpa grave.

Orbene, nel caso di specie, l'opponente eccepiva che il veicolo contravvenzionato era già stato sottoposto a fermo amministrativo, ma "il provvedimento di fermo amministrativo di un bene mobile registrato - regolato dall'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente dopo le modifiche recate con l'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - secondo il quale il concessionario può eseguirlo sui beni mobili registrati del debitore d'imposta mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, è preordinato (solo, n.d.r.) all'espropriazione forzata, atteso che il rimedio, disciplinato da norme collocate nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte, si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito" (così, fra le altre, Cass. Civ.14701/2006).

In tal senso, il c.d. fermo amministrativo si differisce dal sequestro del veicolo, "misura a carattere cautelare e non già sanzionatorio, come il fermo" (Cass. Civ. 12399/2006).

A tale riguardo, si condivide l'assunto di parte resistente, secondo cui la ricorrente, avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario già dall'anno 2008, ben avrebbe potuto, e dovuto, compiere quegli atti necessari a non determinare pericolo alla circolazione stradale, rientrando fra questi rimedi la copertura assicurativa del veicolo (che, secondo il verbale n. ..., risultava lasciato in sosta "in via ...n. 18…sprovvisto del relativo contrassegno assicurativo") o il ricovero del mezzo in luogo non aperto al pubblico passaggio.

In tal senso, ci si limita a ricordare che, per giurisprudenza dominante della Suprema Corte di Cassazione, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, o da lui compiuti.

Trattasi, infatti, di atto pubblico dotato di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 del Codice Civile (così, per tutte, Cass. Civ. n. 3240 del 09/02/2009; conf. da Cass. Civ. 2988/96; 13010/97; 6302796).

In conclusione, non si ritiene sufficientemente provata l'opposizione proposta, che pertanto viene rigettata.

Stante la specificità della controversia, si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare fra le parti le spese di lite.

P. Q. M.

 

Visti gli artt. 22 e 23 della Legge 689/81 ;

Rigetta il ricorso proposto da ***, come sopra rappresentata e difesa, in data .../2013, in quanto giuridicamente infondato.

Conseguentemente, convalida l'ordinanza-ingiunzione prot. n. ..., emessa dal Prefetto di Palermo il ...2013, ed ingiungente l'importo di € 1.616,87.

Dichiara compensate interamente tra le parti le spese processuali.""

 


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