L'addebito presuppone non solo una violazione degli obblighi matrimoniali, ma anche un rapporto di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza

Maria De Filippis

mariella@studiodefilippis.net

Come ribadito in una recente ordinanza (n. 2576) del Tribunale di Bologna, in tema di separazione personale, l'addebito presuppone non solo una violazione degli obblighi matrimoniali, ma anche un rapporto di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza.  


L'art.151 codice civile rubricato "separazione giudiziale" prevede che la separazione possa essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, determinati avvenimenti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il secondo comma dell'art. 151, prevede inoltre che nel caso in cui ne ricorrano le circostanze e vi sia un'espressa richiesta in tal senso, il giudice, nel pronunciare la separazione, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile, in virtù del suo comportamento contrario ai doveri matrimoniali.

La dichiarazione di addebito della separazione implica dunque da un lato la sussistenza di comportamenti contrari ai valori e doveri sui quali la Costituzione fonda il matrimonio e dall'altro che tali comportamenti abbiano assunto efficacia  causale nel determinarsi della crisi coniugale.

Il comportamento posto in essere dal coniuge, in sostanza, può provocare l'addebito della separazione solo qualora abbia determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza o grave pregiudizio all'educazione della prole.

Il Giudice effettuerà una comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, giacché solo tale valutazione globale  permette di riscontrare se e quali  comportamenti abbiano realmente inciso sulla crisi matrimoniale o se ad esempio fosse già maturata una situazione di intollerabilità  della convivenza.


Maria De Filippis - mariella@studiodefilippis.net


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