Legge Pinto, Cassazione e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista


Importantissimo principio stabilito dalla Corte di Cassazione sezione 6 civile ( sentenza n. 803 del 20.01.2015 ) in materia di equa riparazione per durata eccessiva dei processi.

In capo al Giudice Istruttore sussistono tutti i poteri intesi al piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento presupposto, ciò affinchè la causa venga decisa in un tempo ragionevole e secondo gli insegnamenti della CEDU (le cui sentenze, come noto, hanno valore di precedente).

In altri termini: in ambito di Equa Riparazione, la Corte d'appello che, ai fini dell'indennizzo detragga dal computo dell'intera durata della causa presupposta tutti i segmenti processuali determinati da richieste di rinvio delle parti, senza indagare sulle reali ragioni di questi rinvii, sui tempi degli stessi e senza porsi in alcun modo il problema del ruolo di governo del giudice nella conduzione del processo, finisce per non svolgere alcuna verifica in ordine al mancato esercizio ( da parte del giudice della causa presupposta ) dei poteri direttivi del processo, nonché della durata dei singoli rinvii, finendo ingiustamente con l'addebitare tutto intero alle parti il lasso di tempo intercorso tra un'udienza e l'altra (privandole in questo modo di un indennizzo congruo).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di diritto all'equa riparazione ex Legge Pinto, ci dice che per la valutazione della ragionevole durata del processo deve tenersi conto dei criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle cui sentenze, riguardanti l'interpretazione dell'articolo 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, richiamato dalla norma interna, deve riconoscersi il valore di precedente.

In questa prospettiva, l'accertamento della sussistenza dei presupposti della domanda di equa riparazione, la complessita' del caso, il comportamento delle parti e la condotta dell'autorita', la misura del segmento all'interno del complessivo arco temporale del processo, riferibile all'apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, si risolve in un apprezzamento di fatto, appartiene alla sovranita' del giudice di merito e puo' essere sindacato in sede di legittimita' solo per vizi attinenti alla motivazione.

Laddove nella causa presupposta si verifichino quindi casi di inerzia e/o acquiescenza da parte del Giudice Istruttore sui continui rinvii, tale condotta rileva non solo ai fini di una complessiva valutazione dell'arco temporale nel quale si è protratta la causa, ma anche del correlativo indennizzo: è opportuno che il richiamato potere direttivo del giudizio venga esercitato conformemente al dettato normativo di cui alla Legge 89/01 in relazione ai principi sovranazionali scolpiti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in modo tale da consentire correttamente la detrazione netta dal quantum debeatur dei soli segmenti temporali ascrivibili a inerzia (evitabile) delle parti.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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