La questione nasce nel tribunale di Messina, quando in primo grado veniva pronunciata la separazione dei coniugi con affidamento congiunto delle figlie minori, e con domiciliazione delle stesse presso la madre. Inoltre, considerati i rapporti tra i coniugi, il tribunale ammoniva, ai sensi dell'articolo 709 ter c.p.c , entrambe le parti ad agevolare il rapporto delle bambine con l'altro genitore, scongiurando atteggiamenti che potessero ostacolare il corretto svolgimento delle modalità del loro affidamento.
Constatata però l'inefficacia del semplice ammonimento, il tribunale di secondo grado disponeva d'ufficio una misura più incisiva condannando la donna, che in più occasioni aveva ostacolato il diritto di visita del marito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria come disincentivo rispetto alla commissione di ulteriori violazioni di tal genere.
L'art. 709 ter c.p.c, infatti, prevede che, in caso di gravi inadempienze che arrechino pregiudizio al minore o che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice possa ammonire il genitore inadempiente; disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore; disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro genitore; condannare l'inadempiente al pagamento di una sanzione (da 75 a di 5.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.