Il rischio della prescrizione non può giustificare il diniego del rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, neanche se quest'ultimo è stato generico sulla mancata nomina di un sostituto.
Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8973 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un uomo, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. 74/2000 per omessa dichiarazione dei redditi.
Impugnando la sentenza della Corte d'Appello di Firenze l'uomo si doleva dell'irragionevole rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza da parte del suo difensore nonostante il dedotto impedimento (tempestivo rispetto alla calendarizzazione dell'udienza) a causa di concomitante impegno professionale, motivato con "superiori esigenze di giustizia trattandosi di reato sotto prescrizione e per non avere comunque il difensore indicato un sostituto".
La Cassazione gli dà ragione.
Per i giudici del Palazzaccio, infatti, è pacifico che "la concomitanza dell'impegno del difensore in un altro procedimento può essere riconosciuta quale causa di legittimo impedimento a comparire in udienza ove siano dimostrate non solo l'esistenza dell'impegno ma anche le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in tale procedimento". Ragioni che, hanno continuato gli Ermellini, devono essere prospettate tempestivamente e motivatamente e correlate "alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di altro co-difensore e alla impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 c.p.p., sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire".
Pertanto, se è vero, ha sostenuto la Corte, che il diniego di rinvio dell'udienza è da ritenersi legittimo "qualora l'attestazione di impossibilità della sostituzione sia generica e apodittica" dato l'onere del difensore di indicare le ragioni di detta impossibilità al fine di consentire al giudice di apprezzarle, è vero altresì che nel caso di specie, il difensore aveva reso in proposito una dichiarazione in termini negativi, circostanza dunque del tutto diversa dalla mancata designazione di un sostituto.
Ma, ad ogni modo, ancor più "illogico e inosservante della norma processuale" hanno concluso i giudici di piazza Cavour annullando la sentenza impugnata, la negazione della richiesta di rinvio poiché il reato era prossimo alla prescrizione, in quanto tale rischio viene neutralizzato o prevenuto dall'istituto della sospensione, a maggior ragione nel caso in esame dove il rinvio, all'epoca e per i motivi per cui fu richiesto, avrebbe comportato una sospensione per un periodo uguale all'arco temporale compreso tra l'udienza rinviata e quella successiva.
Cassazione Penale, testo sentenza 3 marzo 2015 n. 8973