Il decreto penale di condanna
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Tale decreto è emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta del Pubblico Ministero ed a quest'ultimo l'organo giudicante restituisce gli atti nel caso in cui, non accogliendo detta richiesta, non deve pronunciare la sentenza di proscioglimento ex art. 129 del Codice di Rito.
Nel caso in cui trattasi di pena detentiva, la stessa, laddove sussistano i requisiti ex articolo 53 della Legge 689 del 1981, in relazione all'articolo 135 del Codice Penale, è convertita in pena pecuniaria nella misura di € 250,00 ogni giorno di detenzione.
Siffatto procedimento - applicabile per i reati perseguibili d'ufficio ovvero per quelli perseguibili a querela di parte, laddove a questa il querelante ha dichiarato di non opporsi - non è ammesso nel caso in cui è necessaria l'applicazione di una misura di sicurezza personale; inoltre, secondo quanto è disposto dal III comma dell'articolo 459, al querelante viene data comunicazione del procedimento per decreto.
Una volta notificato il decreto penale di condanna, che deve contenere quanto stabilito ex articolo 460 del Codice di Rito, l'imputato, entro quindici giorni, ha facoltà di proporre opposizione ovvero richiedere l'oblazione; in quest'ultimo caso, questa può essere avanzata laddove ricorrano determinati requisiti.
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L'opposizione a decreto penale di condanna
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Entro i termini previsti per legge, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente ovvero mediante procuratore, possono proporre opposizione, ex articolo 461 del Codice di Procedura Penale che deve essere depositata nella cancelleria del Giudice delle Indagini Preliminari che ha emesso il decreto, ovvero nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo dove si trova l'opponente.
Con il III comma del citato articolo il Legislatore ha statuito che mediante l'atto di opposizione l'imputato può chiedere il giudizio immediato, giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
Tale istanza deve essere avanzata nella cancelleria del Giudice delle Indagini Preliminari che ha emesso il decreto opposto. Nel caso in cui decorrono quindici giorni dalla notifica senza alcuna opposizione ovvero l'opposizione risulti essere inammissibile, il giudice cha ha emesso il decreto ne ordina l'esecuzione; avverso l'ordinanza di inammissibilità è necessario il ricorso alla Suprema Corte. Ai sensi del IV comma ex articolo 461 del Codice di Rito, l'opposizione risulta essere inammissibile non solo laddove mancano i requisiti indicati ai sensi del II comma del citato articolo, ossia gli estremi del decreto di condanna, la data del decreto stesso e l'indicazione del giudice che lo ha emesso (requisiti questi richiesti nella dichiarazione di opposizione a pena di inammissibilità ), ma anche nel caso in cui la dichiarazione di opposizione sia avanzata dopo i quindici giorni dalla notifica del decreto ovvero nel caso in cui essa sia avanzata da persona non legittimata.
L'articolo 463 del Codice di Procedura Penale Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati, disciplina la fattispecie in cui l'esecuzione del decreto sia pronunciata solo a carico di alcuni imputati; in tal caso essa rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definitivo con pronuncia irrevocabile; l'articolo si chiude con il II comma ove il Legislatore ha statuito che nel caso in cui l'imputato ovvero la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria abbiano proposto opposizione essa ha un effetto estensivo anche nei confronti di coloro che non hanno proposta opposizione.
L'articolo 464 del Codice di Rito (Giudizio conseguente l'opposizione) statuisce al I comma che: "se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato".
Inoltre nel caso in cui contestualmente all'opposizione sia proposta domanda di oblazione il giudice, prima di emettere i provvedimenti di cui al I comma, decide sulla domanda stessa.
Nel III comma viene statuito che "nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna".
Nel comma V dell'articolo in esame laddove venga pronunciata sentenza di proscioglimento in quanto il fatto non sussiste, ovvero esso non è previsto dalla legge come reato o nel caso in cui il reato sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto penale di condanna anche nei confronti dei coimputati che non hanno avanzato dichiarazione di opposizione ex articolo 461 del Codice di Procedura Penale.
Il giudice, ai sensi del IV comma, può infliggere una pena diversa nonché più grave rispetto a quella indicata nel decreto penale di condanna ed inoltre può revocare i benefici concessi dallo stesso decreto.
Con la Legge 67 del 28 aprile 2014, altresì, che ha modificato il Codice di Procedura Penale con il Titolo V bis, rubricato Sospensione con messa alla prova, il neointrodotto articolo 464 bis, I comma, ha statuito che con l'istanza di opposizione può essere richiesta la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Nei medesimi termini previsti per l'opposizione, quindi entro quindici giorni dalla notifica del decreto, l'imputato ha la facoltà di richiedere l'oblazione; trattasi di un istituto giuridico, mediante il quale, laddove sussistano determinati presupposti, è possibile l' estinzione del reato soddisfacendo, pertanto, una obbligazione amministrativa.
L'oblazione è ammissibile, a) per le contravvenzioni sanzionate esclusivamente mediante una ammenda, con il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo stabilito dalla legge per la contravvenzione commessa, b) per le contravvenzioni punite in modo alternativo con l'arresto ovvero con l'ammenda, attraverso il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla Legge per la contravvenzione commessa.
Il legislatore con l'articolo 462 del codice di Procedura Penale concede all'imputato ed alla persona civilmente obbligata la restituzione nel termine ex articolo 175 per proporre opposizione.
Benefici
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Il procedimento per decreto penale di condanna comporta importanti benefici, quali: riduzione della pena fino alla metà rispetto al minimo edittale, non comporta il pagamento delle spese di procedimento, non comporta l'applicazione di pene accessorie e nel caso in cui divenga esecutivo non ha efficacia di giudicato nel procedimento civile ed in quello amministrativo ed inoltre non vi è alcuna menzione della condanna nel certificato penale.
L'estinzione del reato si ha quando siano decorsi cinque anni, nel caso si tratti di delitto, ovvero due anni, nel caso in cui si tratti di una contravvenzione, da quando il decreto sia divenuto irrevocabile a condizione che nel medesimo termine non si sia incorsi in alcun delitto ovvero contravvenzione della medesima indole, inoltre la condanna non osta la concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.