Nel caso di specie, un avvocato -iscritto tra i difensori nell'albo speciale della Corte di Cassazione e persona offesa in un procedimento relativo ai reati di cui agli articoli 81, 612 e 331 c.p.- ricorre con atto personale avverso il decreto di archiviazione.
Il giudice di ultima istanza affronta preliminarmente la questione pregiudiziale se, essendo consolidata la giurisprudenza che nega la possibilità del ricorso personale della persona offesa, sia invece legittimata la persona offesa che possegga la qualità personale di avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti.
A sostegno dell'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente, la Corte richiama un precedente specifico, secondo cui il ricorso, proposto personalmente dalla persona offesa
E' vero che con la sentenza n. 10546 del 2014 gli ermellini hanno affermato che la parte civile è legittimata a proporre personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata, purché si tratti di avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori. Ma tale precedente non ha un'immediata rilevanza nel caso in esame in cui rileva la diversa fattispecie del soggetto persona offesa nell'ambito delle indagini preliminari.
In definitiva, la persona offesa è soggetto del procedimento che ha comunque connotati autonomi e differenti rispetto a quelli solo funzionali all'eventuale successivo esercizio dell'azione civile nel caso di passaggio alla fase processuale; il che assorbe ogni problematica relativa alla possibilità dell'operare del principio di rappresentanza posto dall'articolo 86 c.p.c., posto che esso pure non opererebbe nella fase procedimentale quando ancora l'azione penale non sia stata esercitata.