In materia di assegno di divorzio occorre distinguere tra 'stile di vita' e 'tenore di vita'.

Avv. Francesca Tedeschi

francescatedeschi1986@yahoo.it

«In materia di assegno di divorzio occorre distinguere tra "stile di vita" e "tenore di vita". Lo stile di vita, pur in presenza di rilevanti potenzialità economiche può essere "understatement", ovvero sottotono o dimesso, per scelta personale. Il tenore di vita in costanza del matrimonio va valutato in relazione al complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere, oltre che di fondate aspettative per un rilevante cambiamento di stile di vita».

Con la sentenza n.23442 del 16 ottobre 2013, gli Ermellini hanno introdotto un nuovo parametro per la determinazione dell'assegno di divorzio ovvero l'aspettativa dell'ex coniuge di miglioramento delle proprie condizioni economiche e di vita, maturata nel corso della vita matrimoniale, alla luce dell'altrui disponibilità economica, al fine della quantificazione in termini monetari dello stesso. 

Le disposizioni sostanziali a cui, preliminarmente, è necessario far riferimento sono quelle dettate dall'art. 5, dal comma VI° al comma XI°, della legge n. 898/1970 e dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, modificativo del predetto art. 5.

In sintesi dalle suddette disposizioni di legge si evince che l'assegno divorzile ha origine dallo scioglimento del vincolo matrimoniale e che lo stesso ha una struttura complessa con diverse funzioni: una assistenziale, una risarcitoria ed una compensativa

Il giudice nel valutare l'obbligo a carico del coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, deve tenere conto: delle condizioni dei coniugi (l'età, la salute, la capacità di guadagno), delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare; infine, deve valutare i suddetti elementi in rapporto alla durata della convivenza matrimoniale. 

La ratio legis sembra evidente: riequilibrare le condizioni economiche del coniuge "impoverito" dallo scioglimento del vincolo matrimoniale. Dunque, il dovere al mantenimento si manifesta come uno strumento volto a garantire al coniuge più debole ovvero meno sufficiente, dal punto di vista economico, un "passaggio meno traumatico" alla nuova situazione che di fatto si viene a creare.

Ciò posto, il presupposto per ottenere il riconoscimento dell'assegno di divorzio consiste nella prestazione di ciò che risulti necessario alla conservazione del tenore di vita corrispondente alla posizione economica-sociale dei coniugi tenuta in costanza di matrimonio

Il suddetto assegno spetta al coniuge a cui non viene addebitata la separazione che non abbia avuto responsabilità nella cessazione del matrimonio e non disponga dei mezzi adeguati e/o sufficienti alle predette esigenze, nei limiti della inadeguatezza dei propri redditi e in proporzione alle sostanze di cui dispone l'obbligato. 

L'esame della parte motiva, a ciò specificatamente dedicata, consente di desumere la volontà di voler imprimere, ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio, una diversificazione dei concetti di tenore di vita e di stile di vita. 

Orbene, il tenore di vita deve essere identificato con le condizioni economiche potenzialmente godibili dai due coniugi nel corso del matrimonio, il quale deve necessariamente comprendere sia l'attività lavorativa degli stessi che il patrimonio mobiliare ed immobiliare. 

Pertanto, al coniuge richiedente, pur disponendo di un reddito di per sé congruo ma non tale da consentire la conservazione del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, grazie all'eccezionale posizione reddituale e soprattutto patrimoniale dell'altro coniuge, compete un assegno divorzile in misura tale da assicurare, almeno in via tendenziale e parziale, il raggiungimento di standard di vita vicini a quelli già goduti.

In tal senso, il giudice, al fine di disporre l'obbligo dell'assegno di divorzio a carico del soggetto più forte economicamente, deve verificare il tenore di vita beneficiato durante il matrimonio ed accertare se, conseguentemente, i mezzi economici dei quali dispone il coniuge richiedente gli consentano già di per sé di conservare o meno tale tenore di vita.

In caso di esito negativo il giudice, poi, deve procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge. 

Diversamente, lo stile di vita, che deve essere distinto dal suddetto tenore di vita, si riferisce al concreto modo di vivere tenuto "dalla coppia" in costanza di matrimonio che, tuttavia, potrebbe anche essere inferiore rispetto alle reali possibilità economiche di cui hanno goduto o godono gli stessi. Invero, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve essere effettuato non limitandosi a prendere in esame le condizioni economiche del coniuge richiedente, essendo necessario mettere a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore, raffrontandole con lo stile di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio.

In tale contesto, si tende il più possibile a conservare gli effetti propri del matrimonio compatibilmente con il cessare della convivenza e, di conseguenza, anche il tenore ed il tipo di vita di ciascuno dei coniugi. 

Nel caso della sentenza analizzata in tale sede, i giudici della Corte di Cassazione hanno statuito che lo stile di vita, pur in presenza di rilevanti potenzialità economiche, può essere "understatement" ovvero dimesso per scelta. 

Il tenore di vita, invece, sostiene la Corte, deve essere valutato avendo riguardo anche all'aspettativa dell'altro coniuge. Difatti, nel caso di specie dove, seppur si affermasse che i due coniugi non abbiano mai consolidato un vero e proprio regime di vita comune, stante la brevità del loro matrimonio, vi è comunque una aspettativa di miglioramento delle proprie condizioni economiche e di vita derivante dalla precedente convivenza con un coniuge possessore di un rilevante patrimonio immobiliare. 

Tali aspettative, a detta della Suprema Corte, concorrono a determinare il tenore di vita analogo a quello tenuto durante la convivenza matrimoniale e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione della stessa, che poteva legittimamente e ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto.

Dunque, può facilmente dedursi come la Corte abbia introdotto il "concetto di stile di vita" con il fine specifico di distinguerlo dal tenore di vita, ribadendo che quest'ultimo è tanto quello di fatto goduto in costanza di matrimonio quanto quello che le potenzialità economiche dei coniugi avrebbero generato in loro una tale aspettativa di miglioramento delle personali condizioni economiche e di vita. 

A cura dell'Avv. Francesca Tedeschi

francescatedeschi1986@yahoo.it

3427343784


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