di Marina Crisafi - Il tentativo di furto delle elemosine in una chiesa, oltre al "peccato mortale" integra un reato aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, la quale non è esclusa dalla sorveglianza esterna del luogo di culto.
Lo ha affermato la quinta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 9245, depositata il 3 marzo scorso, rigettando il ricorso di un uomo, condannato a 4 mesi di reclusione e 80 euro di multa dalla Corte d'Appello di Bologna per il delitto di tentato furto delle offerte contenute nelle cassette all'interno del santuario della Beata Vergine di Pozzetto, aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede.
Rigettando le doglianze dell'uomo sull'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, data l'attività di controllo esercitata dai custodi del santuario e sul diniego delle attenuanti generiche, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice di merito.
L'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, c.p. hanno osservato, infatti, i giudici di piazza Cavour "può essere esclusa da una sorveglianza esercitata sulla cosa solo se questa formi oggetto di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di persona addetta", cosa non avvenuta nel caso di specie, posto che i custodi potevano sorvegliare soltanto l'ingresso della chiesa ma non controllare quanto avveniva all'interno e posto, altresì, che l'azione illecita era stata compiuta in un luogo di culto aperto ai fedeli, per cui la circostanza aggravante era configurata anche dalla sorveglianza saltuaria in luoghi privati ma aperti al pubblico.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, ha sottolineato, infine, la S.C., queste sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità quando motivate in modo conforme alla legge e ai canoni di logica. E tali sono state le motivazioni della Corte d'Appello sul punto, per i giudici di legittimità, considerata non solo l'insussistenza di elementi positivi atti ad indurre alla concessione di un trattamento di benevolenza nei confronti dell'imputato (visto che lo stesso si era limitato a riconoscere il fatto senza consegnare la "refurtiva" occultata sotto la sella del ciclomotore) ma anche l'esistenza di elementi negativi, costituiti dai precedenti penali (specifici) a suo carico.
Cassazione Penale, testo sentenza 3 marzo 2015, n. 9245