Natura e presupposti del Piano Industriale Particolareggiato

Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista

Siamo in tema di esproprio per la realizzazione di opere infrastrutturali del piano per gli insediamenti produttivi di un Comune.

Il concetto di base tratto dalla sentenza in commento (Consiglio di Stato sezione 4, n. 1125 del 05.03.2015 ) è che il Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi (il P.I.P.) costituisce uno strumento facoltativo di pianificazione territoriale, introdotto dall'art. 27 della c.d legge sulla casa n. 875 del 1971, al fine di consentire ai Comuni di acquisire aree per insediamenti di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico nell'ambito delle zone all'uopo destinate dallo strumento urbanistico generale.

Per tutti coloro che intendessero valutare l'impugnazione di eventuali decreti di esproprio, al fine di prevenire un rigetto della domanda appare quindi importante conoscere l'attuale orientamento del Consiglio di Stato in materia.

Accade che alcuni ricorrenti impugnano avanti al T.A.R. Campania i decreti di esproprio emessi dal Comune di F. per la realizzazione di opere infrastrutturali del piano per gli insediamenti produttivi approvato nel 2002 dal medesimo Comune: costoro, assumendo tutta una serie di violazione, ne chiedono l'annullamento.

Si costituisce in primo grado il Comune di F., eccependo l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza del ricorso stesso.

Il T.A.R. Campania, con sentenza n. 3515 del 26.06.2014 accoglie il ricorso, annullando nella prima fase processuale i decreti di esproprio.

Il Comune propone appello, che viene invece ritenuto fondato.

In buona sostanza:

il T.A.R. campano ritiene che, quando al piano per gli insediamenti produttivi fa seguito l'approvazione di uno specifico progetto definitivo avente ad oggetto i singoli interventi ( es: opere di urbanizzazione ) dichiarate espressamente di pubblica utilità, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei lavori non sono più rinvenibili nella delibera

di approvazione del piano, ma nella delibera di approvazione dello specifico progetto definitivo, rimanendo, in tal caso, il piano, con la sua efficacia decennale, unicamente a presidio del vincolo preordinato all'esproprio.

Il Consiglio di Stato afferma invece che il Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi (il P.I.P.) costituisce uno strumento facoltativo di pianificazione territoriale al fine di consentire ai Comuni di acquisire aree per insediamenti di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico nell'ambito delle zone all'uopo destinate dallo strumento urbanistico generale.

Quanto alla natura giuridica, il P.I.P. - pur essendo, sotto il profilo urbanistico, equivalente al piano particolareggiato, poiché entrambi gli strumenti attuano e specificano le prescrizioni del P.R.G. - si connota come un piano speciale di zona, avendo la duplice funzione, da un lato, di

a) garantire un ordinato sviluppo urbanistico dell'ambito nel quale dovranno sorgere nuovi insediamenti produttivi e, dall'altro

b) stimolare l'espansione produttiva nel territorio comunale attraverso la cessione, alle imprese interessate, dei terreni espropriati.

Ne consegue che il P.I.P. va iscritto nella categoria dei piani urbanistici funzionali di rilievo locale, aventi la finalità di rilanciare l'attività produttiva e di creare nuove opportunità di lavoro, offrendo alle imprese le aree occorrenti per i loro impianti, ad un prezzo politico, contribuendo a prevenire tensioni sociali connesse alla dismissione produttiva (attraverso il rilancio di attività imprenditoriali con impatto occupazionale).

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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