Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista
Tra i requisiti che l'Amministrazione richiede per l'ingresso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, troviamo l'idoneità psico attitudinale.
Pertanto: chi volesse essere sicuro di entrare nel Corpo, dovrà premunirsi dimostrando la piena idoneità in tal senso, vincendo di conseguenza l'eventuale ricorso giudiziale nel caso di estromissione ingiustificata.
E' quanto ci segnala il Consiglio di Stato sezione 3, con la sentenza n. 905 del 23.02.2015, indagando sulla sfera di discrezionalità di cui l' Amministrazione dispone in ordine all'accertamento del possesso dei requisiti di attitudine per il servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo i parametri identificati dall'art. 2 del d.m. 11 marzo 2008 che - in rapporto di adeguatezza ai compiti previsti per la qualifica - coinvolgono la sfera soggettiva del candidato con riguardo alle capacità di base intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici.
L'accertamento di detto requisito è aggiuntivo al possesso dei generali requisiti di idoneità fisica e psichica, il cui accertamento in positivo non dà ingresso, con automatismo, all'idoneità ad un servizio che si caratterizza per la specificità delle mansioni.
Se accade ( come si è verificato nel caso affrontato dal Consiglio ) che risulti l'emersione in sede di visita psichiatrica di uno stato d' ansia, venuto in evidenza nell'affrontare situazioni in cui si è sotto giudizio altrui, inoltre a tale riscontro faccia seguito un referto diagnostico di "stato d'ansia al colloquio con tendenza alla reazione emotiva in situazioni di stress", ebbene tale situazione si presenta ostativa per il cammino dell'aspirante.
La determinazione di esclusione dal concorso trova sostegno nell'allegato B, punto 16 del d.m. n. 78/2008, che comprende il disturbo d'ansia fra le cause di inidoneità al servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e nell'art. 2, comma 1, lett. a) e c), del d.m. predetto che, tra l'altro, danno rilievo, ai fini dell'attitudine al servizio, alla capacità di controllo di situazioni impreviste, nonché di adattamento al contesto lavorativo.
Il giudizio di merito tecnico dell' Amministrazione non si configura irragionevole, né sproporzionato al fine perseguito, ove si consideri il particolare impegno lavorativo degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in situazioni stressanti sul piano fisico/psichico per fronteggiare eventi caratterizzati da criticità e da condizioni di pericolo per le persone che, notoriamente, presuppongono un grado di idoneità eccedente quello richiesto per prestazioni lavorative di carattere ordinario.
Il giudizio sull'idoneità psichica viene a investire l' attitudine allo svolgimento di compiti caratterizzati da particolare impegno ed elevato grado di rischio (c.d. valutazione psicoattitudinale) ed è rimesso, in via primaria, ai periti ordinariamente preposti alla selezione dei soggetti da ammettere al servizio.
Ad essi compete la verifica di possibili turbe afferenti alla sfera psichica che, pur se irrilevanti nella normale vita sociale e di relazione, rendono il soggetto inidoneo alla svolgimento dei compiti della qualifica da conferire in esito al concorso.
In definitiva: il candidato che volesse opporsi all'esclusione per i motivi in commento, dovrà comprovare l'inesistenza del disturbo d'ansia che (secondo l'Amministrazione) rende inidonei al servizio.
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