di Marina Crisafi - Sono entrati in vigore i due decreti legislativi sul contratto a tutele crescenti e i nuovi ammortizzatori sociali che attuano buona parte del Jobs Act, nell'ambito della più ampia delega al Governo sulla riforma del lavoro (legge n. 183/2014).
Si compie così definitivamente l'iter dei decreti attuativi (d. lgs. nn. 22 e 23 del 2015), caratterizzato da una lunga maratona parlamentare, iniziata il 24 dicembre e conclusa con l'approvazione del Consiglio dei Ministri il 20 febbraio scorso (leggi l'articolo "Il Jobs Act spiegato in cinque punti" ), la necessaria firma del Capo dello Stato e la pubblicazione di ieri in Gazzetta Ufficiale (serie generale, n. 54 del 6 marzo 2015).
Debuttano, quindi, ufficialmente, per i nuovi assunti il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e le regole da applicare in caso di licenziamenti ingiustificati, unitamente al sussidio di disoccupazione universale (la Naspi) esteso anche ai collaboratori (Dis-Coll).
Ecco le misure principali divenute operative:
Contratto a tutele crescenti
Scatta per i nuovi assunti il contratto a tutele crescenti. Per ogni assunzione nel settore privato, la regola da seguire sarà quindi l'applicazione del contratto subordinato a tempo indeterminato, con le tutele crescenti in base all'anzianità previste dalla neonata forma contrattuale.
Le norme si applicheranno anche ai lavoratori dei sindacati e dei partiti politici, mentre non troveranno impiego per quelli della pubblica amministrazione.
Licenziamenti individuali e collettivi
Non ci sarà più il reintegro previsto dall'art. 18 per il lavoratore, in caso di licenziamento individuale "ingiustificato" per ragioni economiche e disciplinari (salvo che sia accertata, in quest'ultimo caso, l'insussistenza del fatto materiale contestato).
Rimangono salve le regole per i licenziamenti discriminatori.
Per tutto il resto, al posto del reintegro è previsto invece un indennizzo economico che va da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 24, crescente con l'anzianità di servizio.
Previsto anche dal legislatore il ricorso alla conciliazione facoltativa, ovvero alla possibilità di un accordo ("offerta di conciliazione") tra il datore di lavoro e il lavoratore che consentirà, previa accettazione di quest'ultimo della somma erogata tramite assegno da parte del primo, di estinguere il rapporto di lavoro rinunciando a qualsiasi impugnazione, o, laddove il giudizio sia già iniziato, di non proseguirlo.
Le norme stilate per i licenziamenti individuali si applicheranno anche ai licenziamenti collettivi.
I nuovi ammortizzatori sociali
Dal prossimo 1 maggio 2015, la Naspi sostituirà la vigente Aspi (e mini-Aspi), per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l'impiego, cumulando almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e 18 giornate effettive nell'ultimo anno (leggi l'articolo "Dalla Naspi al Dis-Coll: guida ai nuovi ammortizzatori sociali").
Il nuovo sussidio di disoccupazione universale durerà di più rispetto al precedente con un ammontare commisurato alla retribuzione (che comunque non potrà eccedere i 1300 euro mensili) progressivamente ridotto a partire dal 4° mese di erogazione.
Per coloro che si trovano in situazioni di particolari necessità, troverà applicazione anche l'Asdi, l'assegno di disoccupazione sperimentale di durata non superiore a 6 mesi e di importo pari al 75% della Naspi.
Basata sul medesimo meccanismo sarà anche la Dis-Coll, la nuova indennità di disoccupazione pensata per i collaboratori (coordinati e continuativi e a progetto) che possano dimostrare almeno 4 mesi di versamenti contributivi.
L'erogazione non potrà superare i sei mesi e analogamente alla Naspi, l'importo sarà rapporto al reddito e diminuirà del 3% a partire dal 4° mese di erogazione.
Il contratto di ricollocazione
Il d.lgs. n. 22/2015, oltre a subordinare l'erogazione dei nuovi sussidi alla partecipazione alle iniziative di politiche attive del lavoro, ridisciplina anche il contratto di ricollocazione che viene "allargato" a tutti i disoccupati e finanziato con un fondo di 50 milioni nel 2015 (ridotti a 20 nel 2016).
Viene assegnata una "dote" individuale utilizzabile presso i soggetti accreditati (pubblici o privati), al fine di ricevere assistenza nella ricerca del lavoro, sempre a patto che il lavoratore partecipi attivamente alle iniziative proposte, mentre i soggetti accreditati potranno incassare il voucher solo una volta che il risultato occupazionale sia stato ottenuto.
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