Avv. Carolina Ferro - avv.cferro@libero.it
L'art. 6 del D.L.132/2014, convertito dalla L.162/2014, introduce nel nostro ordinamento la convenzione di negoziazione, con cui i coniugi, assistiti da almeno un avvocato per parte, possono conseguire una soluzione consensuale di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Il secondo comma dell'art.6, nel disciplinare il procedimento della negoziazione assistita, prevede che, qualora i coniugi non abbiano figli minori, o maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, l'accordo di negoziazione debba essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta a che l'accordo (che tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono una separazione consensuale o un procedimento congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazioni o divorzio), munito delle certificazioni dei legali di parte, che attestano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico, sia trasmesso dai professionisti all'Ufficiale di Stato civile del Comune dove il matrimonio venne trascritto o iscritto, per le annotazioni.
Quando, invece, vi sono figli minori, o maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, l'accordo deve essere trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando lo ritiene conforme all'interesse dei figli, lo autorizza.
Quando, al contrario, il PM ritiene che l'accordo non risponda all'interesse dei figli, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che, nei successivi trenta giorni, fissa la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
L'ipotesi della mancata autorizzazione da parte del PM rappresenta uno dei punti critici della procedura di negoziazione assistita.
Fermandosi al dato letterale, l'unica indicazione del legislatore riguarda la fissazione dell'udienza di comparizione da parte del Presidente del Tribunale e la necessità che questi provveda senza ritardo. Ma, a cosa deve provvedere il Presidente, per giunta con tempestività?
Certamente, se all'udienza le parti aderiscono ai rilievi del PM, egli deve autorizzare l'accordo.
Se, al contrario, le parti non accolgono i rilievi, o non si presentano, deve disporre l'archiviazione del fascicolo, non potendosi procedere.
Ma, cosa accade se le parti, sulla scorta dei rilievi del PM, vogliono modificare gli accordi?
È da escludere che il Presidente possa rinviare gli atti al PM, affinché effettui una nuova valutazione di conformità degli accordi all'interesse dei figli, in quanto una tale interpretazione sarebbe in contrasto con le esigenze di celerità e di deflazione del processo civile, cui il D.L. 132/2014 ha inteso ovviare, anche attraverso lo strumento della negoziazione.
Potrebbe, di contro, ipotizzarsi che il procedimento continui, trasformando la procedura di negoziazione in separazione consensuale o in un procedimento congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio?
A tale quesito non può che rispondersi negativamente, come si può evincere anche dalla sentenza del Tribunale di Torino del 15 gennaio 2015, che attiene al diniego di autorizzazione da parte del PM all'accordo di soluzione consensuale di una separazione, laddove non era stato previsto alcun mantenimento per il figlio maggiorenne, ma non economicamente sufficiente.
Il Presidente osserva che mai il procedimento di negoziazione potrebbe diventare giurisdizionale, e ciò per vari ordini di motivi.
1. Il Presidente del Tribunale potrebbe, eventualmente trattare la comparizione delle parti per la separazione consensuale, ma non per gli altri procedimenti che possono formare oggetto di negoziazione assistita in materia di diritto di famiglia, rispetto ai quali la comparizione viene disposta innanzi il Tribunale in composizione collegiale.
2. Non potrebbe mai essere emesso un decreto di omologazione o di modifica degli accordi, o una sentenza di divorzio, giacché i coniugi, intraprendendo la negoziazione assistita non hanno inoltrato una domanda giudiziale; infatti, la pronuncia di uno qualsiasi di questi provvedimenti sarebbe resa in violazione dei principi generali posti a garanzia del processo, ovvero il principio della domanda (art.99 c.p.c.), il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art.112 c.p.c.), sia con i principi specificamente posti in riferimento alla fattispecie in esame, laddove gli artt. 710, 711, nonché l'art. 4 comma 16 e l'art. 9 della L. 898/70 prevedono un atto introduttivo e l'impulso di parte.
3. Inoltre, il provvedimento finale sarebbe privo del visto del PM, obbligatorio per legge e necessariamente antecedente al decreto di omologazione, al decreto di modifica o alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, indica, allora una soluzione, che appare conforme alla ratio del D.L. 132/2014, in quanto, oltre a garantire una maggiore celerità, evita che il lavoro svolto dagli avvocati fino a quel momento, per trovare una soluzione consensuale, vada vanificato: il Presidente, nel momento in cui fissa l'udienza di comparizione davanti a sé, invita le parti ed i rispettivi legali, qualora non aderiscano in toto ai rilievi del PM in riferimento agli accordi di negoziazione assistita raggiunti, a depositare, nei dieci giorni antecedenti l'udienza, un ricorso per separazione consensuale o un ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per lo scioglimento del matrimonio e per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, sottoscritto da entrambe le parti.
Se le parti presentano il ricorso, l'accordo di negoziazione dovrà intendersi rinunciato, con la conseguenza che sarà archiviato. Se, alla base, si discute di divorzio o modifiche, si apre un procedimento giurisdizionale con fissazione di udienza davanti al Collegio. Se, invece, si tratta di una separazione, potrà anche essere svolta l'udienza di comparizione, se il Presidente avrà avuto cura di fissarla nello stesso giorno previsto per la decisione sull'accordo di negoziazione. In ogni caso, dopo l'udienza di comparizione, l'atto sarà trasmesso al PM per il consueto visto.