Nel caso di specie i genitori erano in contrasto in merito alla scelta tra scuola media inferiore pubblica italiana e scuola media inferiore privata internazionale e il Tribunale di Milano ha stabilito che l'istruzione pubblica deve considerarsi la scelta più idonea a consentire lo sviluppo culturale di un minorenne che resiede nel territorio italiano, in quanto ritenuta espressione diretta del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della Legge 10 marzo 2000 n. 62 nonché esplicazione principale del diritto costituzionale alla istruzione ex art. 33 comma II Cost.
Secondo il tribunale, la scelta della scuola pubblica è una scelta che, in linea generale, non rischia di indirizzare il minore verso un determinato orientamento culturale ed educativo, situazione che, nel caso di specie, si sarebbe verificata se si fosse optato per un ulteriore percorso della bambina all'interno della scuola internazionale anche per gli anni delle "medie", finendo con il condizionare quasi totalmente la scelta anche per il corso superiore, in quanto la bambina non sarebbe più stata in grado di inserirsi in un qualsiasi liceo italiano.
Dato che la bambina è italiana ed è figlia di coppia italiana, residente in Italia e ad oggi non vi è da parte dei genitori alcuna previsione di trasferimento all'estero, non si giustifica alcuna eccezione al principio generale enunciato dallo stesso Tribunale.