di Marina Crisafi - Solo il giudice può disporre l'annullamento delle trascrizioni delle nozze gay celebrate all'estero. Così ha deciso il Tar del Lazio con un "tris" di sentenze depositate ieri (nn. 3907-3911-3912 qui sotto allegate) accogliendo i ricorsi riguardanti i provvedimenti con i quali il prefetto di Roma aveva disposto l'annullamento nel registro dello stato civile del comune capitolino di una serie di matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso.
La vicenda prendeva le mosse dalla circolare emanata dal Ministero dell'Interno il 7 ottobre scorso, con la quale si invitavano, appunto, i prefetti a cancellare le trascrizioni nel registro dello stato civile dei matrimoni gay celebrati all'estero.
Agendo nel rispetto di tale circolare, il Prefetto di Roma annullava ben 16 trascrizioni eseguite nello stesso mese di ottobre dal sindaco di Roma sul registro dello stato civile dell'anagrafe.
Con tre distinti ricorsi amministrativi, pertanto, due delle coppie e lo stesso comune di Roma si rivolgevano al Tar per sentir dichiarare le loro ragioni.
Ad incidere sulla vicenda sottoposta innanzi al giudice amministrativo, anche i precedenti in materia, come la recente decisione del Tribunale di Grosseto del 9 aprile 2014 che, di fronte all'annullamento della prima sentenza dalla Corte d'Appello di Firenze, ribadiva la necessità della trascrizione del matrimonio tra due italiani celebrato a New york con rito civile, sull'assunto che la stessa ha natura "certificativa" e non costitutiva di un atto già valido in sé, nonché il recente orientamento della Cassazione (cfr. sentenza n. 2400/2015) la quale, pur ribadendo l'impossibilità per il matrimonio gay validamente contratto all'estero di produrre effetti nell'ordinamento italiano, ha "invitato" solertemente il legislatore ad un intervento tempestivo in materia (leggi l'articolo "Cassazione: no alle nozze gay, ma i diritti vanno tutelati").
Questo il quadro complessivo della situazione affrontata dal Tar del Lazio, il quale, proprio attraverso la "ricognizione della normativa comunitaria e nazionale e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità" non ha avuto dubbi sulla pronuncia finale.
È vero, ha dichiarato infatti il giudice amministrativo, che la disciplina italiana non consente la celebrazione di matrimoni tra persone dello stesso sesso e dunque "matrimoni del genere non sono trascrivibili nei registri dello stato civile", tuttavia, laddove ciò avvenisse (nel caso di matrimoni gay celebrati all'estero), solo l'autorità giudiziaria può disporre l'annullamento delle relative trascrizioni, mentre né il Ministero dell'interno né tanto meno le prefetture "hanno il potere di intervenire direttamente".
Su quest'assunto pertanto il Tar ha dichiarato nullo il provvedimento di cancellazione delle trascrizioni eseguito del prefetto di Roma.
Un punto a favore, dunque, per i diritti delle coppie gay, ma che rischia di trasformarsi in una "vittoria di Pirro", fin quando il legislatore non si deciderà ad intervenire.
Tar lazio sentenza 9 marzo 2015 n.3911
Tar lazio sentenza 9 marzo 2015 n.3912
Tar lazio sentenza 9 marzo 2015 n.3907