Avv. Francesco Pandolfi cassazionista
Siamo in materia di gestione di un pubblico esercizio: in un'ottica preventiva viene sospesa la licenza.
Per principio generale, la finalità perseguita dall'art. 100 T.U.L.P.S. non è solo quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.
Nella fattispecie accade che con decreto del Questore viene disposta la sospensione per 120 giorni della licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato xxxx ai sensi dell'art. 100 Tulps, visto un "gravissimo pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini".
Il provvedimento richiama, quale presupposto, una comunicazione trasmessa dal Nucleo Operativo del Comando Compagnia Carabinieri da cui risulta che il locale è frequentato assiduamente da pregiudicati coinvolti in traffico di stupefacenti; si da poi atto anche di un legame tra i due indagati e uno degli amministratori del locale, sottoposto ad indagini per il reato di agevolazione nello smercio di sostanze stupefacenti.
In un primo momento il TAR accoglie il ricorso del gestore del locale, ritenendo il provvedimento impugnato non motivato adeguatamente con riguardo al "concreto e gravissimo pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini", stante pure la sopravvenuta archiviazione delle indagini svolte nei confronti del predetto amministratore ed il proscioglimento dalle imputazioni inizialmente formulate a suo carico.
L'appello del Ministero viene invece accolto dal Consiglio di Stato ( sentenza n. 249 del 20.01.2014 ) evidenziando che al momento in cui il provvedimento fu emanato, sussistevano i presupposti di fatto, previsti dall'art. 100 per l'adozione della misura preventiva.
Orbene, sappiamo che la norma interdittiva richiede che l'esercizio costituisca "un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini".
Vediamo allora, da un punto di vista pratico, quali sono i criteri in base ai quali il gestore del pubblico esercizio potrà validamente contrastare un'eventuale misura preventiva così forte, dimostrando l'insussistenza del pericolo lamentato dall'Autorità:
1. assenza di una situazione di concreta pericolosità sociale,
2. efficace tutela dell'ordine pubblico,
3. misure attive di sicurezza per i cittadini,
4. circostanze di fatto non coincidenti con il quadro indiziario che deporrebbe per la pericolosità,
5. assenza di valida motivazione nel dilatare eccessivamente la durata della sospensione, rispetto alla concreta situazione da tutelare.
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