Solo così, stando al Giudicante brianzolo, può dirsi soddisfatta la condizione di procedibilità.
Ma è davvero così?
Utilizzate lo spazio qui in calce per esprimere la Vostra impressione e per narrare le Vostre esperienze in materia.
""Giudice di Pace di Monza
Procedimento numero: 8157/2014 Rito Ordinario
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie
Giudice: RAVENNA DEBORA
Parti nel procedimento:
- Ricorrente principale X
- Attore secondario Q
- Resistente principale Y
Il GDP a scioglimento della riserva che precede, lette le istanze delle parti e gli atti, esaminati i documenti, così provvede: non sospende l'esecuzione provvisoria in quanto non si ravvisano i "gravi motivi" richiesti dall'art. 649 c.p.c., la somma escussa , infatti è molto modesta. Letto l'art.5 comma 2 del D.lvo n°28/2010, valutata la natura della causa - che verte in tema di mancato pagamento di spese straordinarie per il figlio della coppia - rilevato che dall'esame degli atti e dei documenti emerge una situazione di grave conflittualità tra i genitori, conflittualità che può solo aumentare se non si interviene tempestivamente con una procedura stragiudiziale, invita le parti a procedere alla mediazione. Precisa che la mediazione disposta dal giudice è condizione di procedibilità della domanda. Precisa altresì che, perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità, è necessario che le parti si presentino personalmente avanti al mediatore, assistite dai propri legali, e che partecipino all'incontro di mediazione e non solamente a una sessione informativa.
Per Questo Motivo:
dispone della mediazione ex art. 5 comma 2° D.lvo 28/2010, assegna il termine di 15 giorni alle parti per depositare la domanda di mediazione avanti ad un Organismo di Monza,
FISSA
l'udienza al 27/05/2015 ore 9:45 all'esito della procedura di mediazione.
Si comunichi.
Monza, 28/1/2015
GDP
Dott.ssa Debora Ravenna"".