Con ordinanza numero 4818 dell'11 marzo 2015, accogliendo un ricorso dell'amministrazione comunale, la Corte di Cassazione ha ricordato che l'annullamento dell'accertamento fiscale da parte del giudice tributario non travolge, come sostenuto dal ricorrente, il giudizio relativo all'impugnazione della cartella di pagamento.
Fermo restando il contribuente potrà chiedere il rimborso dell'imposta, la Cassazione evidenzia che la cartella di pagamento può essere contestata solo per vizi propri.
Nel testo della sentenza (qui sotto allegato) la Corte richiama un precedente giurisprudenziale relativo ai rapporti tra giudizio di accertamento e procedimento contro la cartella.
In quel precedente si era affermato che "nel processo tributario, non è configurabile un rapporto di continenza ex articolo 39, comma 2, codice di procedura civile, tra le cause aventi ad oggetto l'impugnazione, rispettivamente, della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento, in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all'avviso di accertamento, a loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, sicché sussiste tra le due case diversità della "causa pretendi", per l'effetto, del "thema decidendum".
La Corte aggiunge che deve considerarsi irrilevante la relazione "che lega l'efficacia della cartella, quale atto esecutivo, al permanere in vita dell'avviso di accertamento, in quanto tale rapporto non scalfisce l'autonomia e l'indipendenza dei due giudizi, ma può soltanto portare ad affermare in capo al contribuente il diritto al rimborso di quanto versato nel caso in cui il giudizio di accertamento porti un esito a lui favorevole (cassazione numero 17726 del 30 luglio 2009)".
Testo ordinanza n. 4818 dell'11 marzo 2015