Una risposta dal Tribunale di Trieste sulla reversibilità del segreto.
Maria de Filippis 

Il Tribunale di Trieste, con decreto del 05 Marzo 2015 qui sotto allegato, tenendo conto del contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013,  ha ribadito ancora una volta, in attesa di un apposito intervento legislativo, che laddove vi sia una richiesta specifica dell'adottato, l'Autorità Giudiziaria ha l'obbligo di procedere all'identificazione della madre biologica, in modo da poter consentire alla stessa di essere messa al corrente della volontà dell'adottato di conoscere le proprie origini ed eventualmente di rimuovere il segreto sulla propria identità.


La Corte costituzionale con la citata sentenza avendo recepito l'orientamento già espresso  dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza del 25 settembre 2012 "Godelli", dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad avere una famiglia) nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di interpellare, per espressa richiesta del ricorrente/adottato, la madre biologica che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (regolamento sull'ordinamento dello stato civile), permettendo l'eventuale reversibilità del segreto.

Il decreto 5 Marzo 2015 del tribunale di Trieste assume interesse perché indica i diversi passaggi necessari per dare attuazione alle disposizioni dettate dalla Consulta (dal recapito alla madre biologica della lettera di convocazione, al colloquio con il Magistrato, alla richiesta di consenso per svelare la sua identità).

La vicenda giudiziaria presa in esame dal Tribunale di Trieste riguarda il caso di una donna che era stata adottata senza che la madre biologica avesse dato il consenso a far conoscere il suo nome.

La donna si era rivolta così alla autorità giudiziaria manifestando la sua intenzione di conoscere le proprie origini.

Il tribunale nel provvedimento in esame ha incaricato i servizi sociali di recapitare all'interessata una lettera di convocazione del tribunale delegando un magistrato ad interpellare la madre biologica per metterla a conoscenza del ricorso e di esercitare la sua facoltà di rimuovere il segreto sulla sua identità

Maria de Filippis - mariella@studiodefilippis.net 

Vai al testo del Decreto del Tribunale di Trieste e, a seguire il testo della Sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013

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