La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 18909/2004) ha stabilito che in un processo, la citazione come testimone di un difensore che, nel contempo, è impegnato in un altro processo, costituisce una situazione di legittimo impedimento. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che "l'ufficio di testimone è obbligatorio per la persona chiamata a renderlo, alla quale non è consentito dunque operare alcuna scelta fra diverse alternative, e che i tempi e le cadenze della deposizione sono stabiliti dal giudice, secondo esigenze proprie dell'amministrazione giudiziaria delle quali non è previsto il contemperamento con quelle del privato".
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