Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista
Il Tribunale civile di Perugia, con la sentenza n. 665 del 29.03.2014, offre utili spunti per fronteggiare l'eventuale abusiva iscrizione ipotecaria su beni immobili da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Nel caso di specie, accadeva che Tizio e Caio chiamavano in giudizio la Equitalia Spa al fine di vederla condannare al risarcimento del danno per una illegittima iscrizione ipotecaria eseguita su di un immobile. Si costituiva quindi in giudizio parte convenuta che chiedeva il rigetto della domanda e la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate.
La domanda dell'attore veniva ritenuta parzialmente fondata.
Infatti: dalla documentazione agli atti risultava provato che uno degli attori aveva subito, seppur per soli due mesi, un'iscrizione ipotecaria su beni di sua proprietà; la responsabilità per la medesima iscrizione illegittima era da rilevare nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate che, nel caso di specie, non aveva provveduto alla pronta cancellazione dal ruolo e alla necessaria comunicazione all'Equitalia della medesima cancellazione del debito.
Rateizzato il debito, era onere dell'Agenzia delle Entrate comunicare tempestivamente all'Equitalia Spa la cancellazione del ruolo, cosa che era appunto avvenuta con ritardo di almeno due mesi.
Dal canto suo il Tribunale, tenuto conto della brevità del periodo di iscrizione (mesi due), riteneva di poter accogliere solo la richiesta documentata agli atti per le spese sostenute per l'attività di consulenza e assistenza stragiudiziale avente ad oggetto la richiesta di cancellazione dell'ipoteca per Euro 2.265,12: nulla sentenziava sulle altre richieste di risarcimento danni in quanto non sufficientemente provate, mentre accordava la rifusione delle spese legali.
In sintesi, secondo le conclusioni cui perviene il Tribunale di Perugia, questi sono i criteri orientativi utilizzabili per una favorevole proposizione della domanda di risarcimento del danno da illegittima iscrizione ipotecaria:
1. l'Agenzia delle Entrate non provvede alla cancellazione dal ruolo,
2. l'Agenzia delle Entrate non comunica ad Equitalia l'avvenuta cancellazione del debito,
3. le spese di consulenza ed assistenza legale, sostenute in forza della pendenza della posizione, debbono essere opportunamente documentate,
2. qualsiasi altra voce di danno che figuri nell'atto di citazione deve essere comprovata, pena il rigetto della stessa,
3. le spese di lite finali seguiranno l'ordinario criterio della soccombenza.
In definitiva, è fondata e meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria esperita nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate a seguito dell'illegittima iscrizione ipotecaria eseguita su di un immobile di proprietà dell'attore. La responsabilità della convenuta è da rilevare per non avere, la stessa, provveduto alla tempestiva cancellazione dal ruolo ed alla necessaria comunicazione all'Equitalia della medesima cancellazione di debito.
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