Nulli gli atti dell'Agenzia delle Entrate e nulle le cartelle di Equitalia firmate e trasmesse da falsi dirigenti dell'Autorità finanziaria all'Agente per la Riscossione, ovvero trasmesse ad Equitalia.
dott.ssa Floriana Baldino
La sentenza tanto attesa dell'Ill.ma Corte Costituzionale è stata emessa pochi giorni fa ovvero la sent. n. 37/2015 (il cui testo è qui sotto allegato).
I dirigenti dell'Agenzia delle Entrate che hanno rivestito il ruolo di "dirigenti di fiducia" presso l'Amministrazione finanziaria, non perché avessero vinto il concorso ma solo per coprire dei posti vacanti per un certo periodo di tempo, sono tutti "fasulli".
Il decreto legge del 2012 aveva tentato di porre rimedio alle cariche temporanee dei falsi dirigenti, prorogando il tempo di durata della loro carica provvisoria e di conseguenza sanava tutti i vizi di legittimità degli atti firmati dai dirigenti senza titoli.
Ma la Corte Costituzionale ha sconfessato il decreto legge, ed esprimendosi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del D.L 2 marzo 2012, n. 16 posta dal Consiglio di Stato con ordinanza del 2013, ne ha dichiarato la sua illegittimità.
Tante le sentenze dunque che condannano gli organi apicali dell'Agenzia delle Entrate.
- Il consiglio di Stato, sent. n. 5451/2013;
- CTP Messina 2563/2012;
- TAR del Lazio sent. n 06884/2010;
- nonché dalla ecc.ma Corte Costituzionale con le sent. n. . 4557 del 2009, Sentenze n. 103 e 104 del 2007, n. 161 del 2008 e n. 69 del 2011 ed ancora sent. n. 14942 del 14.06.2013.
" NON ESISTONO REGGENZE DI FIDUCIA".
Quindi l'Agenzia delle Entrate, a far data dal 1992, per carenza di organo direttivo ha fatto ricorso a delle reggenze che sono per natura provvisorie ed ha illegittimamente autorizzato a firmare degli atti in qualità di dirigenti, dei funzionari pubblici senza qualifica né titoli né alcun conferimento di legge.
Questa evidente illegittimità eseguita dall'Agenzia delle Entrate è già stata censurata dal TAR Lazio nella precitata Sentenza, ma la logica conseguenza non può che essere l'inesistenza di tutti gli atti che questi funzionari reggenti, ma non dirigenti, hanno firmato e trasmesso. L'Agenzia delle Entrate, dando incarico di dirigenti a semplici funzionari non in possesso della qualifica relativa, ha ecceduto nel suo potere di deroga a norme di rango superiori, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, senza indicazione del termine di durata e senza che l'Ente abbia provveduto a bandire le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
Eppure la Costituzione è chiara, nel suo art.97 c.3: "Agli impieghi nelle Pubbliche si accede per pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge" .
In tutti questi anni c'è stato un eccesso di potere e sviamento. L'Agenzia delle Entrate con quella delibera, ma ormai era prassi dal 1992, oltrepassava i limiti della propria autonomia regolamentare violando i principi fondamentali per l'acceso alla qualifica dirigenziale. Si fa presente che è stato accertato nella sentenza del Tar del Lazio che ci sono 767 posti di Dirigenti coperti temporaneamente tramite incarichi ad interim o vacanti.
Insomma più della metà dei dirigenti che hanno firmato gli atti in questi anni non avevano i poteri per farlo e tutte le cartelle di Equitalia trasmesse dall'Agenzia delle Entrate ma firmate dai questi dirigenti dono INESISTENTI.
Articolo a cura della dott.ssa Floriana Baldino. Per contatti scrivere a florianabaldino@gmail.com
Corte Costituzionale, testo sentenza n.37/2015Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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