- Dott. Emanuele Mascolo Praticante Avvocato Abilitato al Patrocinio -
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 18-3-2015, il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, numero 28, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come previsto dalla Legge 28 aprile 2014, numero 67, articolo 1, comma 1, lettera m.
Il Decreto Legislativo in argomento, ha il fine di regolamentare, in particolare, l'esclusione della puniblità "di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale." (articolo 1, comma 1, lettera m, Legge n.67/2014)
Qui di seguito le novità più significative.
Il Decreto Legislativo, n. 28/2015, in vigore dal 02/04/2015, ha previsto importanti modifiche al codice penale, ed in particolare, nel Titolo V con la novità dell'articolo 131bis, che sarà rubricato " Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto," che, in sintesi, esclude la punibilità, " quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale."
La riforma riguarda anche l'articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero, l'aggiunta al comma 1 delle parole, " che la persona sottoposta alle indagini non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto."
Decreto Legislativo 16 marzo 2015, numero 28Legge 28 aprile 2014, numero 67
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