di Marina Crisafi - Aldilà dei possibili profili penali, l'esercizio del meretricio all'interno di un immobile dato in locazione rileva anche sul piano civilistico a seguito del deprezzamento subito dal bene e legittima il proprietario non solo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, che ha abusato della cosa locata, ma anche alla richiesta del risarcimento dei danni morali ed economici.
Così ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 5473/2015 depositata ieri, pronunciandosi in una vicenda riguardante un albergo fiorentino trasformato da due coniugi (conduttori) in una casa chiusa.
La questione, era balzata qualche tempo fa anche agli onori della cronaca, e l'albergo era stato chiuso dalla questura di Firenze a seguito di un blitz che aveva colto la coppia in flagranza di reato rinviandola a giudizio ai sensi degli artt. 3, nn. 3 e 8, e 4, n. 7 della l. n. 75/1958.
Ma oltre alle sanzioni penali e alla multa, il fatto rileva anche sotto il profilo civilistico, per cui i giudici hanno ritenuto che la condotta dei due coniugi integrasse una violazione dell'art. 1587 c.c. che disciplina le obbligazioni del conduttore, e, pertanto, che entrambi - non avendo osservato gli obblighi della "diligenza del buon padre di famiglia" nell'uso dell'immobile locato, avendo leso l'interesse del proprietario al valore locativo della cosa e aver "abusato" della stessa modificandone lo stato (trasformandola da albergo in casa d'appuntamenti) - fossero tenuti a pagare i pregiudizi morali ed economici arrecati al proprietario.
La coppia ovviamente non ci sta e impugna la decisione della Corte d'Appello di Firenze innanzi alla Cassazione.
Ma i giudici di piazza Cavour rispondono "picche" e confermano la decisione di merito.
Secondo il Palazzaccio, infatti, correttamente il giudice d'appello ha valutato che la "grave condotta del conduttore, contraria alla morale e al buon costume, non soltanto aveva leso i concreti interessi del locatore derivanti dalla violazione dell'obbligo della conservazione dell'uso, lecito, della cosa locata", ma aveva altresì "alterato l'equilibrio economico-giuridico del contratto in danno del locatore stesso per il degrado morale ed economico dell'immobile, con conseguente gravità dell'inadempimento del conduttore in ordine al relativo obbligo e legittimità della declaratoria di risoluzione giudiziale del contratto locatizio".