Al fine di ottenere le agevolazioni per la prima casa occorre tenere conto che il termine "casa di abitazione" va considerato in relazione alle esigenze abitative dell'acquirente.
Per questo le agevolazioni vanno riconosciute anche chi è proprietario un altro immobile che risulti inagibile.
È quanto emerge da una decisione della Commissione tributaria provinciale di Frosinone (sentenza n. 243/2015) a cui un contribuente si era rivolto per impugnare un avviso di liquidazione avente ad oggetto il recupero delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa.
Anche se nel corso del giudizio era emerso che il contribuente era titolare di un altro immobile nello stesso comune, era stato accertato che di tale immobile non c'era l'effettiva disponibilità trattandosi di un bene ricevuto in donazione e in una condizione di abbandono.
Nella fattispecie non era stato possibile neppure accedere al credito per la sua ristrutturazione dato che la banca non avrebbe potuto iscrivervi una ipotecaria a garanzia del muto stante il potenziale rischio di una revoca da parte dello stesso donante o di una possibile azione di riduzione in caso di successione ereditaria.
L'Agenzia delle entrate nel costituirsi in giudizio aveva sostenuto che l'immobile ricevuto in donazione è risultato essere di uso abitativo, mentre se ci fosse stata una inidoneità all'uso il bene sarebbe stato qualificato come "collabente" ossia come un rudere. Nell'atto di donazione però non si fa alcuna menzione di tale circostanza.
La tesi dell'Agenzia non ha fatto breccia nei giudici della Commissione che, tenendo conto anche delle risultanze di una verifica dell'ufficio tecnico del Comune (da cui era erano emerse le condizioni fatiscenti del bene), hanno dato ragione al contribuente.