di Marina Crisafi - Non basta essere claudicanti o usare un bastone per camminare per ottenere l'indennità di accompagnamento. Bisogna, invece, essere mutilati e invalidi civili totalmente inabili e trovarsi nell'impossibilità di deambulare senza il sostegno permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita in assenza di una assistenza continua.
Lo ha affermato la Cassazione, con ordinanza n. 5555 del 19 marzo 2015, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria (che a sua volta confermava la sentenza di primo grado) di rigetto della domanda di un invalido civile finalizzata ad ottenere l'indennità di accompagnamento.
Dopo la recente "apertura" (cfr. ordinanza n. 25225 del 27 novembre 2014), in cui aveva affermato che l'indennità di accompagnamento spetta anche agli inabili in grado di deambulare, ove non riescano a compiere gli atti quotidiani della vita, sia per le cause di infermità fisiche che psichiche, la sesta sezione civile della Cassazione fa un passo indietro e ribadisce la "linea rigida" per ottenere il riconoscimento del beneficio.
Non sono sufficienti, dunque, una mera difficoltà di deambulazione o una notevole problematicità nel compiere gli atti quotidiani della vita. Al fine di vedere riconosciuta l'indennità di accompagnamento, ha deciso la S.C., l'istante deve essere in possesso di due requisiti: l'invalidità totale e l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto continuo di un accompagnatore ovvero di compiere gli atti della vita quotidiana senza un'assistenza costante.
Cassazione Civile, testo ordinanza n.5555/2015