di Marina Crisafi - Nessun contributo unificato né sospensione feriale dei termini per gli accordi di separazione e divorzio conclusi attraverso la negoziazione assistita.
Lo ha chiarito il ministero della Giustizia con una nota stampa (pubblicata oggi dal Quotidiano del diritto del Sole 24 Ore), rispondendo ai quesiti posti dalla procura di Milano sul pagamento dell'onere, in analogia a quanto previsto per le cause dinanzi al tribunale e sulla sottoposizione o meno della procedura alla sospensione feriale dei termini.
In entrambi i casi, la risposta di via Arenula è stata negativa.
Quanto al primo quesito, secondo il ministero, l'istituto della negoziazione assistita
introdotto dall'art. 6 del d.l. 132/2014 (convertito nella l. n. 162/2014) consente ai coniugi di raggiungere una convenzione al fine di ottenere la separazione personale, il divorzio o la modifica delle statuizioni in precedenza fissate, senza l'intervento del giudice e con gli stessi effetti di un provvedimento giudiziale. Il fatto che la legge preveda che tali accordi siano trasmessi al procuratore della Repubblica il quale, quando non ravvisa irregolarità negli accordi raggiunti, comunica agli avvocati il nulla osta o la propria autorizzazione (ovvero in caso contrario, trasmette l'accordo entro cinque giorni al presidente del tribunale per l'apertura del relativo procedimento), rappresenta "un'attività di controllo e verifica con caratteri di natura amministrativa" che "in sintonia con lo spirito e la ratio della legge" che mira a degiurisdizionalizzare e semplificare la materia in oggetto, esclude "la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui all'art. 9 dpr 30 mag 2002 n. 115, dovuto ‘per ciascun grado di giudizio' su richiesta di attività giurisdizionali delle parti".Quanto al secondo quesito, in coerenza con la natura del procedimento delineato dal legislatore, "deve ritenersi non applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all'art. 1 della l. n. 742/1969 e successive modificazioni".