Il bilanciamento degli interessi opera in modo diverso, quando l'uso dell'arma è strumentale alla possibilità di esercitare una professione

di Gerolamo Taras - La detenzione ed il porto di armi, sono caratterizzati dall' ampia discrezionalità, attribuita dall' ordinamento all' Amministrazione, sia in sede di rilascio che in sede di revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza.

Tale potere viene riconosciuto all' Autorità di P. S., in funzione della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall'utilizzo del mezzo di offesa. Ovviamente la discrezionalità non può sconfinare nell'arbitrio ma deve essere esercitata nel rispetto di un adeguato obbligo motivazionale.

A maggior ragione se il rilascio o la revoca del porto d' armi viene "messa in relazione non con la possibilità di esercitare un hobby che richiede l'utilizzo delle armi, ma con la possibilità di svolgere una professione".

"Nel primo caso, l'interesse a poter utilizzare armi ben può essere recessivo, rispetto a quello dell'incolumità pubblica, anche laddove vi sia una valutazione meramente prognostica della possibilità che il soggetto non offra piena garanzia di non abusare delle armi. Nel secondo, il bilanciamento degli interessi opera in modo diverso, considerato che l'uso dell'arma è strumentale alla possibilità di esercitare una professione" (TAR Lombardia -Brescia-sentenza n. 02611/2010).

I Fatti. L' Autorità di Pubblica Sicurezza di Brescia aveva disposto, in via cautelare, nei confronti della dipendente di un Istituto di Vigilanza, la sospensione del porto d'armi

e dell' autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di Guardia Giurata, (con conseguente e correlato divieto di detenzione di armi e munizioni) sino "alla definizione del procedimento penale pendente" per delitti contro la persona e per delitti contro la libertà morale, con l'aggravante di aver commesso il fatto con armi la sospensione del porto d'armi. La Guardia Giurata veniva di conseguenza sospesa dal servizio e dalla retribuzione e successivamente licenziata dall' Istituto di Vigilanza. Il provvedimento veniva confermato dal Prefetto, nonostante la Vigilante avesse inoltrato all'Amministrazione una memoria, nella quale venivano evidenziate la pretestuosità della querela ed altre circostanze dalle quali emergeva che la stessa aveva sempre tenuto normale condotta morale e civile,non dando mai adito in pubblico a rimarchi di sorta".

Contro il provvedimento la Vigilante faceva ricorso al TAR, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, e contestualmente il risarcimento del danno subito, consistente nella mancata percezione della retribuzione a causa della sospensione dal lavoro.

Nel ricorso veniva sottolineato il nesso eziologico tra provvedimento illegittimo e danno. L'elemento soggettivo della colpa veniva, invece, individuato nell' avere, l'Amministrazione, confermato i provvedimenti cautelari, senza compiere alcun autonomo accertamento o valutazione dell'effettiva affidabilità della ricorrente e senza tener conto di quanto comunicato dall'interessata a sostegno della propria affidabilità e della tesi dell'infondatezza della querela (unica motivazione posta alla base degli stessi provvedimenti).

Con la sentenza sopra citata, il TAR di Brescia aveva accolto parzialmente il ricorso. Secondo i Giudici di primo grado "l'Amministrazione avrebbe dovuto, anche alla luce dell'informativa proveniente dalla polizia giudiziaria, condurre una più precisa ed ampia istruttoria, partendo dal presupposto che la credibilità di quanto fatto oggetto di querela appariva sin da subito minata dal contenuto delle mail e degli sms inviati dalla stessa querelante ed attestanti la falsità dei fatti denunciati. Tutto ciò avrebbe dovuto imporre, prima della conferma del pesante provvedimento di sospensione impugnato, una più completa indagine sull'affidabilità della querelante, considerato che rispetto alla ricorrente era stato possibile riscontrare una condotta sino a quel momento immune da mende". Per di più il Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 17 novembre 2009, aveva assolto la ricorrente dai fatti per i quali era stata rinviata a giudizio (e che avevano determinato i provvedimenti cautelari prefettizi).

Ma non solo: "La sospensione del porto d'armi e dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia giurata, nonché il divieto di detenzione di armi debbono, quindi, ritenersi illegittimiin quanto privi di un'adeguata motivazione ed adottati in esito ad un'istruttoria carente e comunque insufficiente a fronte dell'incidenza del provvedimento finale sulla possibilità di esercitare la propria attività lavorativa per la destinataria" Di conseguenza l'illegittima imposizione del divieto di esercitare la propria attività lavorativa, costituisce, quindi, la condotta lesiva, colposa … che ha causato il danno, in linea di principio suscettibile di risarcimento e consistente nell'impossibilità... di operare quale guardia giurata;

Il T.A.R. aveva invece respinto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione al risarcimento per i danni subiti.

Secondo il T.A.R., il licenziamento subito dalla ricorrente, a seguito dei provvedimenti impugnati, non risultava «direttamente riconducibile al fatto proprio dell'Amministrazione».

La Vigilante ha, quindi, appellato la sentenza, nella parte in cui aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione al risarcimento per i danni subiti e limitatamente al periodo nel quale è stata sospesa dal servizio in seguito ai provvedimenti emessi dal Prefetto di Bergamo.

La sentenza del T.A.R. di Brescia non essendo stata appellata dall'Amministrazione, neppure in via incidentale, era, nel frattempo, passata in giudicato, per le parti, non oggetto dell'appello della Ricorrente.

Secondo il Consiglio di Stato -Sezione Terza sentenza n. 01520/2015 del 20/03/2015-il T.A.R. ha erroneamente ritenuto, che non sussistesse un diritto al risarcimento (anche) per il periodo durante il quale l'interessata era stata sospesa dal servizio.

"Non vi è dubbio, infatti, che l'appellante ha subito un danno per non aver potuto prestare servizio, come guardia giurata, a seguito dei provvedimenti ritenuti illegittimi con i quali il Prefetto di Bergamo le ha sospeso i titoli di polizia, e che tale danno è stato ritenuto dal T.A.R. determinato dall'azione colposa dell'Amministrazione, con la sentenza appellata che sul punto è passata in giudicato".

"L'appellante aveva, infatti, richiesto il risarcimento per la mancata percezione dello stipendio non solo per il licenziamento subito ma anche per il periodo durante il quale era stata sospesa dal servizio".

"Inoltre, come affermato nell'appello, la Vigilante non avrebbe potuto durante tale periodo svolgere altra e diversa attività lavorativa".

"Pertanto, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto della mancata percezione della retribuzione per il suddetto periodo di sospensione dal servizio, commisurato sotto tale profilo all'effettivo importo mensile della retribuzione moltiplicato per i mesi in cui la lavoratrice è stata sospesa dal servizio ed eccettuate le componenti stipendiali presupponenti l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa".

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Gerolamo Taras - dott.ninotaras@gmail.com - Altri articoli di questo autore

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