di Paolo M. Storani - Fresca d'inchiostro ed assolutamente inedita l'ordinanza emessa in data di ieri 25 marzo 2015 dal Tribunale Civile di Macerata, Est. Alessandra Canullo, in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio che non abbia effettuato il deposito telematico dell'elaborato peritale commessogli.
Nella fattispecie si verteva in tema di chiarimenti dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio sul dismorfismo lamentato dall'attrice, rappresentato da due mammelle naturalmente differenti, che l'avevano purtroppo angosciata dal punto di vista psicologico inducendola all'intervento chirurgico, con cui la paziente cercava di raggiungere una condizione di approssimata similitudine o addirittura annullare l'asimmetria.
Nella fattispecie l'ausiliare del giudice, incurante dell'entrata in vigore del deposito telematico degli atti processuali sulla piattaforma PCT (e della conseguente obbligatorietà per i CTU di iscriversi al REGINDE, redigere l'elaborato con un normale pc dotato di un programma per elaborazione testi che consenta la generazione di documenti informatici PDF-nativi, non immagine creata con l'uso di uno scanner) aveva eseguito il deposito con la tradizionale modalità cartacea.
Il principio affermato si applica anche ai processi, come quello in disamina, antecedenti al 30 giugno 2014.
La legge richiamata nel provvedimento è il c.d. Decreto Crescita, stando alle definizioni alle quali ci ha abituati il nostro immaginifico nomoteta, la cui smisurata fantasia non cessa di creare norme a mo' di pezze di Arlecchino.
La legge del 17 dicembre 2012, n. 221, ha convertito il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012.
Buona lettura!
"N. R.G. ***/201*
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Sezione CIVILE
Il Giudice dott. Alessandra Canullo,
- rilevato che il CTU dott... il 9.3.2015 ha depositato i chiarimenti richiestigli con modalità cartacea;
- rilevato, tuttavia, che in virtù del disposto dell'art. 16 comma 1 D. L. 179/12 (convertito in L. 221/12) sussiste l'obbligo anche per gli ausiliari del giudice di depositare i propri atti in modalità telematica, dal 31.12.2014 anche per i procedimenti - quali quello in oggetto - instaurati prima del 30.6.2014, essendo in caso contrario preclusa persino la possibilità per la cancelleria di accettare il deposito cartaceo (secondo quanto disposto dalla circolare D.A.G. del 27/6/2014);
- rilevato, inoltre, che nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 16 bis comma 8 e 9 D.L. 179/12, ai fini dell'ammissibilità - previa autorizzazione - del deposito cartaceo;
- ritenuto, pertanto, che la liquidazione del compenso al CTU per i chiarimenti resi - richiesta dall'Ausiliare con istanza allegata all'elaborato - debba necessariamente essere subordinata e condizionata al previo deposito telematico, da parte del CTU, dei chiarimenti resi (previa sua iscrizione al REGINDE, laddove non ancora effettuata);
P.Q.M.
Dispone che il CTU dott... depositi i chiarimenti demandatigli all'udienza del ...2015 con modalità telematica, subordinando all'avvenuto deposito telematico la liquidazione del compenso spettante al CTU per l'attività svolta.
Si comunichi alle parti ed al CTU.
Macerata, 25 marzo 2015
Il Giudice
dott. Alessandra Canullo"