Il tribunale, accertata l'ingiustizia del danno e la colpa della convenuta, ha ravvisato in tale condotta omissiva della donna gli estremi dell'illecito colposo.
L'attore, che è stato indotto a riconoscere una figlia biologicamente non sua, ha subìto la lesione di interessi costituzionalmente tutelati, quali la dignità personale e la libertà di autodeterminazione rispetto alle proprie scelte di vita.
In fattispecie simili, l'azione risarcitoria in questione, proprio in virtù del fatto che il diritto leso riguarda l'autodeterminazione della persona, potrà essere esercitata sia dal convivente more uxorio che dal marito che apprenda che il figlio nato in costanza della relazione stabile o del matrimonio, non sia biologicamente frutto del suo seme.
In relazione al "quantum" risarcitorio, nel caso di specie, se da un lato, il Giudice valorizza il diritto all'autodeterminazione della persona nella sfera genitoriale aprendo le porte al ristoro anche del danno non patrimoniale, dall'altro lato quantifica tale danno in un importo non particolarmente elevato, liquidandolo infatti in soli Euro 5.000,00.